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24/04/2018 DPO-RPD: Definizione di "delegato interno" con particolare riferimento agli organi collegiali

Buongiorno

si richiede la definizione di "delegato interno" in relazione ai processi oggetto di trattamento per il Consiglio Comunale, Giunta, Commissioni, quindi con particolare riferimento agli organi collegiali.

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Buongiorno Dottoressa, la definizione di "delegato interno", in relazione ai processi oggetto di trattamento per il consiglio comunale, la giunta, le commissioni e, quindi, con particolare riferimento agli organi collegiali e' la seguente:

- dirigente/responsabile di posizione organizzativa area/settore Affari generali/Segreteria.

Questa definizione trova la sua giustificazione nelle novita' del GDPR.

Nell'attuale contesto normativo il dirigente/responsabile di posizione organizzativa ricopre il ruolo, giusto atto di nomina, di "responsabile interno del trattamento dei dati".

A partire dal prossimo 25 maggio, tuttavia, il dirigente/responsabile di posizione organizzativa non potra' piu' ricoprire questo ruolo, tenuto conto che il responsabile e' il soggetto che tratta i dati "per conto del titolare". Questo rapporto non e' configurabile con riferimento ai dirigenti/responsabili di posizione organizzativa, tenuto conto della immedesimazione organica e della configurazione di tali soggetti come "organi" del titolare.

Si tratta, allora, di individuare una diversa modalita' di investitura dei dirigenti/responsabili di posizione organizzativa relativamente alle funzioni e compiti collegati al trattamento dei dati, alla sicurezza e alla protezione degli stessi.

Quello che viene ipotizzato e' lo strumento della delega da parte del titolare nei confronti dei dirigenti/responsabili di posizione organizzativa, sempre che tale strumento risulti compatibile con l'ordinamento interno della singola amministrazione.

Da ultimo, va evidenziato che, su questo aspetto del nuovo regolamento, non vi e' ancora una chiara indicazione, formale, da parte dell'autorita' di controllo, cosicche' sara' necessario apportare le eventuali modifiche allo schema in precedenza delineato laddove l'autorita' di controllo dovesse fornire indicazioni di diversa natura.

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