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04/10/2017 GARANTE: DPIA - Categorie di trattamenti - particolari forme di elaborazione: diffusione

Che cosa si intende per diffusione?

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L'articolo 4 del citato regolamento definisce il trattamento dei dati personali come qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate adati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Ai sensi del citato art. 4, per diffusione si intende:

  • dare conoscenza dei dati a soggetti indeterminati, in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Si ha, quindi, diffusione anche quando si pubblica online, ad esempio una fotografia su un social network. In assenza di consenso tale attivita' deve ritenersi illecita

Fonte: Autorità Garante - GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI - Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilita' che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679)

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