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04/10/2017 GARANTE: DPIA - Nome archivio/banca dati

Le banche dati sono qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti (art. 4, comma 1, lett. p) del Codice).

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Garante n. 393 del 2 luglio 2015

Le banche dati delle amministrazioni pubbliche presentano peculiari caratteristiche in quanto sono contraddistinte, in particolare:

  • dall'ingente mole di dati trattati;

  • dalla delicatezza delle informazioni ivi contenute;

  • dalla molteplicita' di soggetti autorizzati ad accedervi.

Per le stesse banche dati vi e' l'esigenza di garantire costantemente:

  • l'esattezza, l'integrita' e la disponibilita' dei dati personali ivi contenuti non solo in relazione alle c.d. basi dati di interesse nazionale (art. 60 del Cad), unitamente agli specifici rischi di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito.

Pertanto, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono comunicare al Garante, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle proprie banche dati (c.d. data breach) e che tali comunicazioni devono essere redatte secondo lo schema riportato nell'Allegato 1 al provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015, e inviate tramite posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo: databreach.pa@pec.gpdp.it

Fonte: Autorità Garante - Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilita' che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679

Banca dati