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02/02/2018 DPO-RPD: Certificazioni idonee a legittimare il RPD nell'esercizio delle sue funzioni

Quali certificazioni risultano idonee a legittimare il RPD nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi degli artt. 42 e 43 del RGPD?

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Come accade nei settori delle cosiddette "professioni non regolamentate", si sono diffusi schemi proprietari di certificazione volontaria delle competenze professionali effettuate da appositi enti certificatori. Tali certificazioni (che non rientrano tra quelle disciplinate dall'art. 42 del RGPD) sono rilasciate anche all'esito della partecipazione ad attivita' formative e al controllo dell'apprendimento.

Esse, pur rappresentando, al pari di altri titoli, un valido strumento ai fini della verifica del possesso di un livello minimo di conoscenza della disciplina, tuttavia non equivalgono, di per se', a una "abilitazione" allo svolgimento del ruolo del RPD ne', allo stato, sono idonee a sostituire il giudizio rimesso alle PP.AA. nella valutazione dei requisiti necessari al RPD per svolgere i compiti previsti dall'art. 39 del RGPD.(3)

(3) Sul tema della certificazione inoltre si richiama l'attenzione sul comunicato congiunto, pubblicato sul sito dell'Autorita' il 18 luglio 2017 (doc. web n. 6621723), con il quale il Garante e ACCREDIA (l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano) hanno ritenuto necessario sottolineare - al fine di indirizzare correttamente le attivita' svolte dai soggetti a vario titolo interessati in questo ambito - che «al momento le certificazioni di persone, nonche' quelle emesse in materia di privacy o data protection eventualmente rilasciate in Italia, sebbene possano costituire una garanzia e atto di diligenza verso le parti interessate dell'adozione volontaria di un sistema di analisi e controllo dei principi e delle norme di riferimento, a legislazione vigente non possono definirsi "conformi agli artt. 42 e 43 del regolamento 2016/679", poiche' devono ancora essere determinati i "requisiti aggiuntivi" ai fini dell'accreditamento degli organismi di certificazione e i criteri specifici di certificazione».

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