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11/02/2021 Parere su istanza di accesso civico - 11 febbraio 2021 > Copia della relazione sulla gestione della funzione di polizia locale

Parere su istanza di accesso civico - 11 febbraio 2021 > Copia della relazione sulla gestione della funzione di polizia locale

Registro dei provvedimenti n. 58 del 11 febbraio 2021

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);

Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807 (di seguito “Intesa”);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;


PREMESSO

Con la nota in atti il Difensore civico della Regione Piemonte ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a un ricorso a esso presentato su un provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico presentata da un cittadino al Comune di Nebbiuno.

Dall’istruttoria risulta che la predetta richiesta di accesso civico aveva a oggetto la «copia della relazione sulla gestione della funzione di polizia locale redatta dal Presidente dell’Unione Montana dei Due Laghi», che risulta essere stata letta «nella seduta del Consiglio Comunale di Nebbiuno del 27.11.2020 e la cui esistenza agli atti è certificata dal verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2020».

Il Comune di Nebbiuno nel provvedimento di diniego ha rappresentato al soggetto istante che la predetta relazione «contiene apprezzamenti sulla condotta di persone e ripetuti riferimenti a dati personali (anche sensibili)» e che tale circostanza sarebbe «comprovata dal fatto che la lettura è avvenuta nel corso di una seduta di consiglio comunale non aperta al pubblico, in ossequio al disposto di cui all’art. 10, comma 11, dello Statuto comunale». Per tale motivo, è stato rifiutato l’accesso civico, ritenendo sussistere il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, «stante la necessità di evitare un pregiudizio concreto alla tutela dell’interesse privato alla protezione dei dati personali». Ciò «in ragione del fatto che tale documento (classificato come riservato) contiene dati e informazioni che, pur riguardando l’attività e l’organizzazione della Pubblica Amministrazione, sono inscindibilmente commisti a dati di carattere personale meritevoli di tutela ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali».

Il soggetto istante, ritenendo illegittimo il diniego del Comune, ha fatto ricorso al Difensore civico lamentando il mancato coinvolgimento del Garante da parte del Comune di Nebbiuno, nonché dei soggetti controinteressati, ed evidenziando, fra l’altro:

- la violazione dei «principi ispiratori del D.Lgs. 33/2013 e del cosiddetto FOIA, [introdotto dal] D.Lgs 97/2016 che lo integra, lo rivede e lo semplifica»;

- l’ostacolo al «controllo attivo, [alla] trasparenza, [al] dibattito pubblico su un tema […] di rilevante interesse collettivo»;

- l’inesistenza di «alcun pregiudizio rientrante nella lettera f) “la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento».

Il soggetto istante ha, inoltre, rappresentato che:

- «L’atto negato è parte integrante di una deliberazione del Consiglio comunale, la cui pubblicazione è obbligatoria per legge (art. 124 del Tuel, D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) [,] che deve altresì obbligatoriamente essere pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente. È un atto pubblico protocollato, noto al sindaco e ai consiglieri comunali e, in astratto, quindi anche ai cittadini-elettori che essi rappresentano e in nome dei quali hanno il diritto-dovere di svolgere un compito di verifica e di controllo sugli atti»;

- «appare del tutto irrilevante che [il predetto atto] sia stato acquisito al protocollo riservato dell’ente poiché il Consiglio comunale del 27.11.2020 […] s’è svolto in seduta segreta ai sensi dell’art. 10, c. 11 dello Statuto comunale […]. Tale articolo afferma che “Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona, o sulla valutazione dell’azione da queste svolta”. Nulla di tutto ciò riconduce alla mancata protezione di dati personali»;

- «Nella comunicazione di diniego dell’accesso civico generalizzato […] non sono nemmeno chiariti quali “dati personali, anche sensibili”, debbano essere tutelati»;

- «[si] ritiene quantomeno carenti le motivazioni del diniego, appare altresì che non sia stato sufficientemente valutato il rapporto tra l’interesse pubblico dell’accesso civico generalizzato e l’eventuale tutela dei dati personali», date le notizie del gennaio 2019 apparse su alcuni media locali circa le indagini della Procura della Repubblica sulla polizia locale e il recesso del Comune di Nebbiuno, dopo due anni, dal servizio associato di polizia locale a seguito della relazione sui fatti accaduti oggetto dell’accesso civico;

- la citata «relazione non è coperta da segreto istruttorio, sia perché […] escluso dal segretario comunale, sia perché diversamente la comunicazione – anche solo ai consiglieri – violerebbe l’art 379-bis Cp»;

- «l’accesso civico generalizzato non si riferisce al verbale contenente le valutazioni e i commenti degli amministratori che, intervenuti nel dibattito del Consiglio Comunale svolto in seduta segreta, hanno discusso di quella relazione esprimendo personali giudizi. L’accesso civico generalizzato mira ad acquisire la relazione del sindaco, cioè l’esposizione – peraltro scritta e, quindi, ponderata, letta e non estemporanea o improvvisata – di fatti scevri da valutazione e discrezionalità. Fatti avvenuti in un ente pubblico ad opera di dipendenti pubblici o incaricati di pubblico servizio (anche, nel caso di specie, di agenti di pubblica sicurezza, nonché di polizia giudiziaria) e non da soggetti privati in ambito privato».

OSSERVA

1. Sulla pubblicità degli atti e delle sedute del consiglio comunale

La normativa statale di settore in materia di pubblicità degli atti e delle sedute degli enti locali prevede che «Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese» (art. 10, comma 1, del d. lgs. n. 267 del 18/8/2000, recante il «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»).

La medesima normativa stabilisce che «Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento […]» (art. 38, comma 7, ivi). L’amministrazione comunale – in attuazione della citata diposizione di rango primario – può, quindi, introdurre eventuali limiti e modalità di pubblicità delle sedute del consiglio mediante un atto di natura regolamentare.

In tale quadro, lo Statuto del Comune di Nebbiuno – anche nell’ambito dell’autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali (cfr. art. 6 del d. lgs. n. 267/2000; artt. 114, comma 2, e 117, comma 6, Cost) – ha previsto che «Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona, o sulla valutazione dell’azione da queste svolta» e che «Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulati valutazioni e apprezzamenti su persone il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta a porte chiuse» (art. 10, commi 11 e 16).

2. La questione sottoposta all’attenzione del Garante

Dagli atti dell’istruttoria è emerso che il Comune di Nebbiuno (NO) – un ente di piccole dimensioni con poco più di 1700 abitanti – ha aderito all’Unione Montana dei Due Laghi, delegando a essa nel 2016 le proprie funzioni di «polizia locale, polizia amministrativa locale e protezione civile».

Successivamente, a seguito di «gravi criticità nella gestione della funzione di polizia locale», il predetto Comune ha deliberato di revocare, dall’1/1/2021, la delega della funzione di polizia locale e polizia amministrativa locale, e di disporre la riassunzione della relativa funzione in capo al Comune di Nebbiuno (cfr. verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 27/11/2020).

La decisione di revocare la delega è stata presa dopo la lettura, nella citata seduta del consiglio comunale, di una relazione sulle funzioni della polizia locale predisposta dal Presidente dell’Unione Montana dei Due Laghi. Dagli atti risulta altresì che, prima di procedere alla lettura della relazione, il Sindaco ha dichiarato che la seduta sarebbe proceduta «in modalità segreta, ai sensi dell’art. 10, comma 11, dello Statuto», in quanto sarebbero stati «formulati apprezzamenti “sulle azioni svolte da persone”» (verbale cit.).

In tale quadro, il Comune di Nebbiuno ha ricevuto una richiesta di accesso civico generalizzato avente a oggetto la copia della citata relazione redatta dal Presidente dell’Unione Montana dei Due Laghi, letta durante la seduta a porte chiuse del consiglio comunale e detenuta dal Comune di Nebbiuno.

3. Le valutazioni da effettuare

Ai sensi della normativa di settore in materia di accesso civico e trasparenza, «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (artt. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013).

In relazione ai profili di competenza di questa Autorità, si evidenzia, che il citato accesso civico è escluso nei casi «di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» e va rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (comma 2, lett. a).

Per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).

Ciò premesso, occorre aver presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono) tramite l’istituto dell’accesso civico deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.

Inoltre, è necessario rispettare in ogni caso i principi del RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c).

4. Osservazioni

La questione sottoposta all’attenzione di questa Autorità è di natura complessa e delicata, tenuto conto del contenuto della relazione sulla funzione della polizia locale oggetto dell’accesso nonché delle notizie diffuse dalla stampa in ordine alle contemporanee indagini aperte dalla Procura della Repubblica.

Quanto al procedimento relativo all’accesso civico, si ricorda che il Garante per la protezione dei dati personali è tenuto a dare il prescritto parere solo al Responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame o al Difensore civico nel caso di ricorso, laddove l’accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, commi 7 e 8; 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013).

Per tale motivo – contrariamente a quanto rappresentato dal soggetto istante nel ricorso al difensore civico regionale – il Comune di Nebbiuno nella fase dell’adozione del proprio provvedimento di diniego non era tenuto a chiedere il parere al Garante, chiamato a intervenire nel momento successivo della richiesta di riesame al RPCT oppure di ricorso al Difensore civico (come correttamente avvenuto nel caso di specie).

Nel merito, si evidenzia che la relazione oggetto di accesso civico – acquisita agli atti dell’istruttoria a seguito di trasmissione effettuata dal Comune di Nebbiuno dietro specifica richiesta dell’Ufficio – è un documento composto di n. 22 pagine, intitolato «Funzione di Polizia locale. Relazione sull’andamento del servizio. Anno 2016-2020» del 27/11/2020 a firma del Presidente dell’Unione Montana dei Due Laghi. Su tale relazione è stato apposto il timbro con la dicitura «Riservato» su tutte le pagine.

Quanto al contenuto della relazione, in essa – come correttamente evidenziato dal Comune nel diniego di accesso civico – sono contenuti «apprezzamenti sulla condotta di persone e ripetuti riferimenti a dati personali (anche sensibili)». Nello specifico, vi sono numerosi riferimenti a soggetti a vario titolo citati nel documento oggetto di accesso civico, nonché intere pagine dedicate alla puntuale e dettagliata descrizione di condotte e fatti oggetto di indagine e accertamento giudiziario e amministrativo, ancora in corso. Sono, inoltre, riportate risultanze e verbali di audizioni interne all’amministrazione sui predetti fatti, comprensive della trascrizione integrale delle domande poste e delle relative dichiarazioni rilasciate dalle persone coinvolte.

Al riguardo, si evidenzia in via preliminare che la predetta relazione si riferisce a numerosi soggetti controinteressati, che non risultano coinvolti nel procedimento di accesso civico, contrariamente a quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013, impedendo loro di poter presentare eventuale motivata opposizione all’accesso civico ai propri dati personali. Ciò nonostante, va anche evidenziato che nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico è indicato che sicuramente «devono essere tenute in considerazione le motivazioni addotte dal soggetto controinteressato, che deve essere obbligatoriamente interpellato dall’ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013», ma «Tali motivazioni costituiscono [in ogni caso] un indice della sussistenza di un pregiudizio concreto, la cui valutazione però spetta all’ente e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato, tenendo, altresì, in considerazione gli altri elementi illustrati di seguito [nelle Linee guida]» (in particolare par. 8.1).

Sul punto, non è possibile accogliere l’eccezione presentata dal soggetto istante secondo la quale il provvedimento di diniego dell’accesso avrebbe comportato una violazione dei principi ispiratori del «d. lgs. n. 33/2013 e del cosiddetto FOIA», nonché un ostacolo al «controllo attivo, [alla] trasparenza, [al] dibattito pubblico su un tema […] di rilevante interesse collettivo». Né è possibile condividere le altre osservazioni per le quali, nella motivazione contenuta al riguardo nel provvedimento di diniego, non sarebbero stati «chiariti quali “dati personali, anche sensibili”, d[ovevano] essere tutelati» e non sarebbe «stato sufficientemente valutato il rapporto tra l’interesse pubblico dell’accesso civico generalizzato e l’eventuale tutela dei dati personali», considerando le notizie del gennaio 2019, apparse su alcuni media locali, circa le indagini della Procura della Repubblica sulla polizia locale e il recesso del Comune di Nebbiuno, dopo due anni, dal servizio associato di polizia locale a seguito della relazione sui fatti accaduti oggetto dell’accesso civico.

Ciò in quanto, in primo luogo, una descrizione troppo dettagliata dei dati e delle informazioni personali, nonché delle vicende oggetto di indagine, presenti nella relazione – dato il tenore, il contesto e il contenuto della stessa – avrebbe potuto consentire l’identificazione indiretta dei soggetti interessati e la divulgazione di fatti ancora oggetto di accertamento giudiziario compromettendone potenzialmente anche le risultanze. Inoltre, quanto all’interesse pubblico alla conoscenza dei documenti e dei dati personali ivi contenuti, va rappresentato che non è possibile accordare – come già evidenziato in passato da questa Autorità (cfr. “Intesa” contenuta nel provv. n. 521/2016, doc. web n. 5860807, cit.) – una generale prevalenza al diritto di accesso generalizzato a scapito di altri diritti ugualmente riconosciuti dall´ordinamento (quali, ad esempio, quello alla riservatezza e alla protezione dei dati personali), in quanto in tal modo si vanificherebbe il necessario bilanciamento degli interessi in gioco che richiede un approccio equilibrato nella ponderazione dei diversi diritti coinvolti, tale da evitare che i diritti fondamentali di eventuali controinteressati possano essere gravemente pregiudicati dalla messa a disposizione a terzi – non adeguatamente ponderata – di dati, informazioni e documenti che li riguardano. A tale bilanciamento sono, peraltro, tenute le pp.aa nel dare applicazione alla disciplina in materia di accesso generalizzato, secondo quanto ribadito dalle stesse Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico. In caso contrario, vi sarebbe il rischio di generare comportamenti irragionevoli in contrasto, per quanto attiene alla tutela della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali, con la disciplina internazionale ed europea in materia (art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; RGPD).

Analogamente, non è possibile accogliere quanto rappresentato dal soggetto istante secondo il quale l’accesso civico doveva essere accolto in quanto «L’atto negato è parte integrante di una deliberazione del Consiglio comunale, la cui pubblicazione è obbligatoria per legge (art. 124 del Tuel, D.Lgs 267/2000 e s.m.i.)[,] che deve altresì obbligatoriamente essere pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente[, ed è altresì] un atto pubblico protocollato, noto al sindaco e ai consiglieri comunali e, in astratto, quindi anche ai cittadini-elettori che essi rappresentano e in nome dei quali hanno il diritto-dovere di svolgere un compito di verifica e di controllo sugli atti». Non si condivide, inoltre, l’eccezione per la quale la richiesta di accesso civico sarebbe dovuta essere accolta, in quanto l’oggetto dell’accesso «non si riferi[va] al verbale contenente le valutazioni e i commenti degli amministratori che, intervenuti nel dibattito del Consiglio Comunale svolto in seduta segreta [ma alla] relazione del sindaco [relativa a ] Fatti avvenuti in un ente pubblico ad opera di dipendenti pubblici o incaricati di pubblico servizio (anche, nel caso di specie, di agenti di pubblica sicurezza, nonché di polizia giudiziaria) e non da soggetti privati in ambito privato».

Ciò in quanto, come visto (cfr. supra par. 1), anche il principio di pubblicità degli atti e delle sedute consiliari può essere limitato in alcuni specifici casi previsti dalla legge e dettagliati nei regolamenti comunali. Si pensi all’ipotesi di atti che siano «riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese», nonché al caso del limite alla pubblicità delle sedute del consiglio nei «casi previsti dal regolamento» (artt. 10 e 38, comma 7, del d. lgs. n. 267/2000). D’altronde anche l’art. 124, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000 – citato dal soggetto istante – prevede che «Tutte le deliberazioni del comune […] sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi», ma sempre fatto «salvo specifiche disposizioni di legge» di diverso tenore.

Nel caso in esame, la relazione del presidente dell’Unione sulle funzioni di polizia – con apposto il timbro di «riservato» su tutte le pagine – è stata letta durante una fase della seduta del consiglio comunale tenuta in data 27/11/2020 che si è svolta, secondo le disposizioni del Sindaco «in modalità segreta, ai sensi dell’art. 10, comma 11, dello Statuto». Tale ultimo articolo – conformemente a quanto stabilito dall’art. 38, comma 7, del d. lgs. n. 267/2000 – prevede espressamente la possibilità di «assumere [deliberazioni] a scrutinio segreto [laddove] concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona, o sulla valutazione dell’azione da queste svolta». Inoltre, il successivo comma 16 stabilisce che «Nel caso in cui debbano essere formulati valutazioni e apprezzamenti su persone il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta a porte chiuse».

Tali circostanze non sono «irrilevanti» – come riferisce il soggetto istante – in quanto, considerando il regime di pubblicità proprio dei dati e dei documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013), un eventuale accoglimento di una richiesta di ostensione tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato, della relazione del Presidente dell’Unione – con su apposto il timbro di «riservato» – letta in seduta tenuta a porte chiuse del consiglio comunale in conformità al quadro normativo di riferimento, finirebbe per vanificare del tutto il complesso delle misure e delle garanzie di riservatezza previste in questi limitati casi particolari, in presenza dei quali anche il principio di pubblicità degli atti e delle sedute consiliari è ritenuto recessivo dalla disciplina statale di rango primario e dal regolamento comunale approvato (artt. 10 e 38, comma 7, del d. lgs. n. 267/2000; art. 10, commi 11 e 16, dello Statuto del Comune di Nebbiuno).

Alla luce di tutto quanto considerato, si ritiene quindi che il documento oggetto di accesso civico nel caso in esame, avesse un regime di accessibilità limitata per il quale poteva applicarsi anche il regime di esclusione dall’accesso civico, previsto dall’art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, in quanto documento per il quale sussisteva un divieto «di accesso o divulgazione previst[o] dalla legge», nonché un «caso in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti […]».

L’amministrazione, tuttavia, nel riscontrare l’accesso ha motivato anche l’esistenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali alla luce del quale dover rifiutare in ogni caso l’accesso civico ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Sul punto, si ritiene che – fermo restando anche l’esistenza di ulteriori limiti all’accesso civico derivanti dalla sussistenza di altri interessi pubblici da tutelare (es.: conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento; regolare svolgimento di attività ispettive, di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett f e g, del d. lgs. n. 33/2013) – ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, il Comune di Nebbiuno abbia correttamente respinto l’accesso civico alla relazione sulle funzioni di polizia del Presidente dell’Unione Montana dei Due Laghi.

Ciò in quanto la relativa ostensione, anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati e informazioni che si ricevono tramite l’istituto dell’accesso civico (cfr. art. 3, comma 1, d. lgs. n. 33/2013), avrebbe determinato un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati a vario titolo citati nel documento oggetto di accesso civico, anche con riferimento a possibili interferenze con gli accertamenti e le indagini giudiziarie, nonché amministrative, in corso che potrebbero derivare dalla pubblicità e dalla conoscenza generalizzata dei fatti e delle dichiarazioni ivi riportate, arrecando proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Infatti, tenuto conto della tipologia e della natura dei dati e delle informazioni personali, anche di dettaglio, contenuti nella relazione sulla polizia locale richiesta, e prima descritti, un eventuale accoglimento dell’accesso civico avrebbe determinato ripercussioni negative sul piano professionale, personale, sociale e relazionale dei soggetti a vario titolo coinvolti. Bisogna, inoltre, tener conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei controinteressati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dal titolare del trattamento, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dall’eventuale conoscibilità da parte di chiunque del documento richiesto richiesti tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

La presenza, nella documentazione richiesta, di dati e informazioni dettagliati dei soggetti a vario titolo interessati, impedisce inoltre di poter accordare anche un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013; oscurando, ad esempio, i relativi dati identificativi (nome e cognome). Tale accorgimento, infatti, non elimina la possibilità che il/i soggetto/i controinteressato/i possa/no essere identificato/ti indirettamente tramite gli ulteriori dati di contesto contenuti nel documento richiesto o da altre informazioni nella disponibilità di terzi. A tale riguardo, occorre infatti ricordare che – ai sensi del RGPD – «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1).

Il principio di pubblicità degli atti dell’ente locale e le esigenze informative alla base dell’accesso civico volte a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013), risultano comunque assicurate dal contenuto del verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 27/11/2020, già in possesso del soggetto istante, in cui sono riportati in generale i fatti accaduti, le gravi criticità nella gestione della funzione di polizia locale riscontrate, l’esistenza di una specifica relazione predisposta dal Presidente dell’Unione Montana dei Due Laghi e la decisione del Comune di Nebbiuno di revocare il conferimento, all’Unione Montana dei Due Laghi, della funzione di polizia locale e polizia amministrativa a causa di quanto accaduto.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Difensore civico della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33/2013.

Fonte: Garante per la Privacy

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9567180

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