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22/07/2021 NEWS > Garante : Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda sanitaria locale di Bari

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda sanitaria locale di Bari - 22 luglio 2021

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Il Garante per la privacy:

  • rilevata l’illiceità del trattamento effettuato dalla Regione Calabria nei termini indicati in motivazione ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del RGPD;

  • ordina alla Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in con sede legale in Cittadella Regionale Catanzaro - 88100 Catanzaro (CZ)– C.F. 02205340793, di pagare la somma di € 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui in motivazione;

  • ingiunge alla medesima Regione di pagare la somma di euro € 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981. Si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 dell’1/9/2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato (art. 166, comma 8, del Codice);

  • dispone ai sensi dell’art. 78 del RGPD, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.:

    • la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019;

    • l'annotazione nel registro interno dell'Autorità delle violazioni e delle misure adottate ai sensi dell'art. 58, par. 2, del RGPD con il presente provvedimento, come previsto dall’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Questa Autorità ha ricevuto un reclamo da parte del sig. XX (di seguito “reclamante”), con il quale è stata contestata una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte della Regione Calabria.

Nello specifico, come emerso dalla verifica preliminare effettuata dall’Ufficio, è stato riscontrato che all’url http://... si apriva una pagina web in cui era possibile visualizzare e scaricare liberamente il Decreto dirigenziale n. XX del XX del Dipartimento lavoro, formazione e politiche sociali (LFPS)-settore 5-Piani lavoro e sviluppo, politiche territoriali, emersione, della Regione Calabria (giunta regionale) avente a oggetto «XX».

Il predetto decreto – che era altresì direttamente visualizzabile dall’url: https://... – conteneva dati e informazioni del reclamante nel testo e nell’oggetto, quali il nominativo e l’indirizzo di residenza, nell’ambito del procedimento di revoca del finanziamento concesso alla ditta individuale intitolata al reclamante stesso, dovuta alla mancata restituzione delle rate del mutuo bancario contratto.

Dagli atti risulta che il reclamante si era già precedentemente rivolto alla Regione Calabria per chiedere l’oscuramento dei propri dati personali e che l’ente aveva respinto la richiesta.

Fonte: GARANTE

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9695441

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