EntiOnLine
Categorie
indietro
02/07/2021 Quadro normativo e normativa 2020- GPDP Decreto legislativo 30 luglio 2020 , n. 100

Quadro normativo e normativa 2020 - GPDP Decreto legislativo 30 luglio 2020 , n. 100

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) meccanismo transfrontaliero: uno schema, accordo o progetto, riguardante l'Italia e una o piu' giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
1) non tutti i partecipanti allo schema, accordo o progetto risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato;
2) uno o piu' partecipanti allo schema, accordo o progetto sono contemporaneamente residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato e in una o piu' giurisdizioni estere;
3) uno o piu' partecipanti allo schema, accordo o progetto svolgono la propria attivita' in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione ivi situata e lo schema, accordo o progetto riguarda almeno una parte dell'attivita' della stabile organizzazione;
4) uno o piu' partecipanti allo schema, accordo o progetto, senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile organizzazione in una giurisdizione estera, svolgono in tale giurisdizione un'attivita';
5) lo schema, accordo o progetto puo' alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo;
b) partecipante: l'intermediario o il contribuente;
c) intermediario: un soggetto che elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione ai fini dell'attuazione un meccanismo transfrontaliero da comunicare o ne gestisce in autonomia l'intera attuazione, ovvero un soggetto che direttamente o attraverso altri soggetti, svolge un'attivita' di assistenza o consulenza riguardo all'elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell'attuazione o gestione dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero da comunicare, qualora, avuto riguardo alle informazioni disponibili e alle competenze necessarie per svolgere tale attivita', sappia o abbia un motivo ragionevole per concludere che il medesimo meccanismo sia rilevante ai sensi dell'articolo 5. I soggetti di cui alla presente lettera sono tenuti all'obbligo di comunicazione qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) siano residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
2) abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
3) siano costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato;
4) siano iscritti a un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza nel territorio dello Stato;
d) contribuente: qualunque soggetto che attua o a favore del quale viene messo a disposizione, ai fini dell'attuazione, un meccanismo transfrontaliero. Esso e' tenuto all'obbligo di comunicazione qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) e' residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
2) dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
3) non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e percepisce redditi o genera utili prodotti nel territorio dello Stato;
4) non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e svolge la propria attivita' nel territorio dello Stato;
e) impresa associata, un soggetto che svolge attivita' di impresa che, alternativamente:
1) esercita un'influenza dominante nella gestione di un altro soggetto ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 14 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2018;
2) ha una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale o del patrimonio di un altro soggetto;
3) ha piu' del 25 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria di un altro soggetto, nel caso in cui il soggetto detenga piu' del 50 per cento dei diritti di voto e' considerato detentore del 100 per cento dei diritti stessi;
4) ha diritto ad almeno il 25 per cento degli utili di un altro soggetto;
f) elemento distintivo: un indice di rischio di elusione o evasione fiscale di cui all'Allegato 1;
g) meccanismo commerciabile: un meccanismo transfrontaliero che e' suscettibile di essere messo a disposizione di una pluralita' di contribuenti senza sostanziali modifiche;
h) meccanismo su misura: un meccanismo transfrontaliero diverso da un meccanismo commerciabile;
i) vantaggio fiscale: uno tra i principali vantaggi, avente natura fiscale, che ragionevolmente ci si attende dal meccanismo transfrontaliero, tenuto conto dei fatti e delle circostanze;
l) numero di identificazione fiscale (NIF): un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale.


2. Ai fini di cui al comma 1, lettera e), si tiene conto delle percentuali di partecipazione o di diritto di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Fonte : Relazione GPDP 2020

Banca dati