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20/07/2017 Parere di accesso civico- 20 luglio 2017 > Dati committente, interventi di edilizia , SCIA-CILA

Parere su una istanza di accesso civico - 20 luglio 2017

Registro dei provvedimenti n. 320 del 20 luglio 2017

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile della trasparenza della Provincia di Verona ha chiesto al Garante il parere previsto dall´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell´ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un´istanza di accesso civico.

Il Responsabile della trasparenza ha rappresentato al Garante che la richiesta di accesso civico aveva a oggetto «i partitari contabili dell´ente pubblico economico Funivia Malcesine Monte Baldo contenente gli elenchi delle spese e i relativi beneficiari sostenuti negli esercizi 2016 e 2017 per rimborsi spese viaggi e soggiorni, compensi professionali, pubblicità e materiale pubblicitario, spese legali, spese di rappresentanza, costi di consulenza e assistenza tecnica, contributi ad associazioni, sponsorizzazioni, omaggi a clienti e articoli promozionali».

Lo stesso ha, inoltre, evidenziato che:

- «La Provincia dispone solo dei partitari relativi all´esercizio 2016, che erano stati acquisiti dalla Funivia Malcesine Monte Baldo nell´ambito di un´attività di controllo non ordinaria».

- «I partitari sono un estratto delle scritture contabili di Funivia Malcesine Monte Baldo e riportano per ogni singolo acquisto l´importo e il fornitore, privato o ditta, quasi sempre indicato nominativamente».

Dagli atti risulta, altresì, che la Funivia Malcesine Monte Baldo – ai sensi del relativo statuto – è un Consorzio di cui fa parte la Provincia di Verona, avente natura di ente pubblico economico, che è stato qualificato dalla Provincia come soggetto controinteressato.

In tale veste, il predetto Consorzio ha presentato opposizione all´accesso ai propri atti detenuti dalla Provincia, eccependo – alla luce della normativa di settore e della Determinazione dell´ANAC n. 1309 del 28/12/2016 – la circostanza che l´accesso generalizzato oltre a essere «meramente esplorativo» e di natura massiva, avrebbe pregiudicato gli «interessi economici e commerciali» di cui è portatore il Consorzio, e avrebbe arrecato un «pregiudizio alla protezione dei dati personali» contenuti nella documentazione oggetto dell´accesso.

La Provincia di Verona ha quindi respinto la richiesta di accesso, condividendo le motivazioni espresse dal Consorzio «con particolare riguardo a quelle che ricollegano alla ostensione dei dati un conseguente, innegabile vulnus all´attività commerciale, esercitata dal Consorzio in regime di sostanziale concorrenza […]».

Nella richiesta di riesame del diniego di accesso civico, presentata al responsabile della trasparenza delle Provincia di Verona, il richiedente ha insistito nelle proprie richieste, evidenziando, fra l´altro, che la documentazione a cui è stato chiesto di accedere «dovrebbe già essere tutta pubblicata sul sito internet della ATF-Funivia di Malcesine ai sensi del D.L.vo 33/2013» e che in merito è stata aperta un´istruttoria da parte dell´ANAC, senza che però allo stato «risult[i]no provvedimenti risolutivi della questione» da parte del soggetto tenuto alla pubblicazione.

Successivamente alla predetta richiesta di riesame, l´istante ha inviato una nota a questa Autorità dichiarando di essere disponibile «a rinunciare, nella documentazione dei paritari contabili richiesti alla Provincia sia per l´intero anno 2016 (già in possesso della Provincia […]) che del 2017 (fino alla data richiesta 3 luglio 2017), alla indicazione dei nomi e dei dati personali dei fornitori, privati o ditta, riportati negli originali della documentazione, richiedendo invece esclusivamente la specifica, nelle copie da dare allo scrivente, dei costi sostenuti da ATF Funivia per gli acquisti e della tipologia del materiale acquistato, così come riportato nei paritari contabili richiesti».

OSSERVA

Per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b)), del Codice).

La disciplina di settore contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall´articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

La medesima normativa sancisce che l´accesso civico è rifiutato «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)) e che «l´amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell´articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5).

Inoltre, con riferimento al procedimento relativo all´accesso civico, il Garante deve essere sentito dal responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame solo laddove l´accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7; 5-bis, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 33/2013).

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico, è previsto che «l´Autorità nazionale anticorruzione, d´intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adott[i] linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6).

In proposito, l´Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d´intesa con il Garante, ha approvato le citate «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 (in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666. Cfr. anche Provvedimento del Garante recante «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico» n. 521 del 15/12/2016, in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807.

Con particolare riferimento al caso sottoposto all´attenzione del Garante, risulta che la richiesta di accesso civico aveva a oggetto documenti del Consorzio Funivia Malcesine Monte Baldo relativi a due annualità (2016 e 2017) e che l´istanza di accesso sia stata presentata non al predetto Consorzio, ma alla Provincia di Verona che ha dichiarato di detenere la documentazione con esclusivo riferimento all´anno 2016.

Ciò considerato, con riferimento alla documentazione detenuta dalla Provincia, si rileva che la motivazione contenuta nel provvedimento di diniego dell´istanza di accesso civico non consente di comprendere le ragioni per cui l´ostensione dei dati richiesti determinerebbe un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali ai sensi dell´art. 5-bis, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 33/2013.

Al riguardo, infatti, dagli atti emerge che la Provincia di Verona – anche se il Consorzio ha rilevato che l´accesso generalizzato avrebbe potuto arrecare un «pregiudizio alla protezione dei dati personali» – in sostanza ha negato la richiesta di accesso per motivi inerenti al pregiudizio all´attività commerciale esercitata dal Consorzio Funivia Malcesine Monte Baldo, ossia per motivi diversi da quelli indicati nell´art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, per i quali è previsto l´obbligo di chiedere il parere formale al Garante. Sotto tale profilo, non si ritiene, pertanto, che l´Autorità possa pronunciarsi in relazione al diniego opposto all´istante.

Peraltro, sotto l´aspetto procedurale, dagli atti risulta che la Provincia di Verona abbia coinvolto nel procedimento relativo all´accesso civico solo la Funivia Malcesine Monte Baldo (individuato come soggetto controinteressato); ma non anche le persone fisiche che potrebbero subire un pregiudizio concreto alla tutela dei propri dati personali a seguito dell´ostensione dei dati richiesti (qualificabili anch´essi come controinteressati), impedendogli di rappresentare, contrariamente a quanto previsto dalla normativa di settore, un´eventuale opposizione (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013).

Ciò considerato, si deve in ogni caso evidenziare che l´istante – successivamente alla richiesta di riesame alla Provincia di Verona – ha comunicato al Garante di non avere necessità di accedere ai nomi e i dati personali dei fornitori, privati o ditta, riportati nella documentazione, ma solo della «specifica, nelle copie da dare allo scrivente, dei costi sostenuti da ATF Funivia per gli acquisti e della tipologia del materiale acquistato, così come riportato nei paritari contabili richiesti».

Al riguardo, si ricorda che «l´accesso generalizzato è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla p.a. "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico" (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, quando l´oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche (e in quanto tali "dati personali") non necessarie al raggiungimento del predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l´ente destinatario della richiesta dovrebbe accordare l´accesso parziale ai documenti, oscurando i dati personali ivi presenti» (ANAC, «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», cit. par. 8.1).

Pertanto – ferma restando ogni ulteriore verifica da parte dell´amministrazione circa la sussistenza di altri casi di esclusione previsti dall´art. 5-bis del d. lgs. n. 33/2013 eccepiti dal Consorzio – per i profili di competenza di questa Autorità, si ritiene che la provincia dovrebbe riesaminare l´istanza di accesso civico alla luce della modifica del relativo oggetto comunicata dall´istante al Garante successivamente alla richiesta di riesame.

A tal fine, si ricorda che la disciplina di settore prevede che «Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l´accesso agli altri dati o alle altre parti» (art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013. Cfr. anche Linee guida dell´Anac, cit., par. 5.2).

L´amministrazione, pertanto, dovrebbe valutare, ai sensi della predetta disposizione, la possibilità di anonimizzare la documentazione richiesta, escludendo dall´accesso civico i dati personali e le altre informazioni capaci di identificare, anche indirettamente, i soggetti interessati.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della trasparenza della Provincia di Verona, ai sensi dell´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Fonte: Garante per la Protezione dei Dati

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