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07/09/2017 Parere di accesso civico- 7 settembre 2017 > Documentazione relativa al concorso pubblico

Parere su una istanza di accesso civico - 7 settembre 2017

Registro dei provvedimenti n. 366 del 7 settembre 2017

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell´Interno ha chiesto al Garante il parere previsto dall´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell´ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame di un provvedimento di diniego su un´istanza di accesso civico alla «documentazione relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 30 posti per l´accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia» bandito nell´ottobre 2012.

Nello specifico, l´accesso civico aveva a oggetto:

1) i verbali prodotti dalla Commissione esaminatrice del concorso relativi allo svolgimento della prima, seconda, terza, quarta e quinta prova scritta del concorso;

2) la documentazione relativa alle specifiche prove svolte da 24 candidati, nominativamente individuati nell´istanza di accesso civico, per i quali è stata richiesta l´ostensione della copia dei seguenti documenti:

«a. elaborato relativo alla prima prova scritta, comprensivo di brutta e bella copia, scansionato a colori;

b. documento (verbale, scheda, appunto, o in altro modo denominato) dal quale si evincano le votazioni fornite dalla Commissione esaminatrice relativamente alla correzione dell´elaborato relativo alla prima prova scritta;

c. elaborato relativo alla seconda prova scritta, comprensivo di brutta e bella copia, scansionato a colori;

d. documento (verbale, scheda, appunto, o in altro modo denominato) dal quale si evincano le votazioni fornite dalla Commissione esaminatrice relativamente alla correzione dell´elaborato relativo alla seconda prova scritta;

e. elaborato relativo alla terza prova scritta, comprensivo di brutta e bella copia, scansionato a colori;

f. documento (verbale, scheda, appunto, o in altro modo denominato) dal quale si evincano le votazioni fornite dalla Commissione esaminatrice relativamente alla correzione dell´elaborato relativo alla terza prova scritta;

g. elaborato relativo alla quarta prova scritta, comprensivo di brutta e bella copia, scansionato a colori;

h. documento (verbale, scheda, appunto, o in altro modo denominato) dal quale si evincano le votazioni fornite dalla Commissione esaminatrice relativamente alla correzione dell´elaborato relativo alla quarta prova scritta;

i. elaborato relativo alla quinta prova scritta, comprensivo di brutta e bella copia, scansionato a colori;

j. documento (verbale, scheda, appunto, o in altro modo denominato) dal quale si evincano le votazioni fornite dalla Commissione esaminatrice relativamente alla correzione dell´elaborato relativo alla quinta prova scritta;

k. documento (verbale, scheda valutativa, appunto o in altro modo denominato) relativa alla valutazione dei titoli di merito che hanno portato all´assegnazione di ulteriore punteggio con riferimento al titolo post lauream;

l. documento (verbale, scheda valutativa, appunto o in altro modo denominato) relativa alla valutazione della prova orale;

m. documento (verbale, scheda valutativa, appunto o in altro modo denominato) relativa alla valutazione dei titoli di merito che hanno portato all´assegnazione di ulteriore punteggio con riferimento ai titoli di preferenza».

Dagli atti risulta che il Ministero ha respinto la richiesta di accesso civico, richiamando il parere di questa Autorità n. 246 del 24/5/2017 (in www.gpdp.it, doc. web n. 6495600) e rappresentando, fra l´altro, che «l´eventuale accoglimento dell´istanza si risolverebbe inevitabilmente in un concreto pregiudizio alla riservatezza dei dati personali dei controinteressati, nonché ai loro ulteriori interessi legati alla "proprietà intellettuale" o al "diritto d´autore" sul contenuto degli elaborati».

Nella richiesta di riesame è stato osservato, fra l´altro, che:

- «in relazione alle prove relative a concorsi pubblici, è stato più volte ribadito dalla Magistratura amministrativa che gli elaborati di un concorso costituiscono documenti rispetto ai quali non vi è alcuna esigenza di tutelare la riservatezza rispetto a terzi potenzialmente interessati a prendere visione dei citati documenti, in quanto i concorrenti stessi, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l´essenza della valutazione»;

- «allo stesso modo è stato affermato come tali atti, una volta acquisiti alla procedura di selezione, escano dalla sfera personale dei partecipanti i quali non possono lamentare alcun danno se l´Amministrazione li mostra a terzi»;

- «è stato più volte ribadito che, nell´ambito dei procedimenti amministrativi legati all´assegnazione di posti di pubblico impiego a seguito di bandi, concorsi o qualsiasi altra procedura di selezione, non sussiste alcuna esigenza di tutelare la riservatezza dei singoli candidati. Tali procedure infatti risultano caratterizzate da una competizione e da un giudizio di relazione fra tutti i concorrenti i quali, partecipando alla selezione, hanno implicitamente acconsentito a misurarsi in una competizione ove è prevista la comparazione dei valori. In tal senso, tra le altre: TAR Lazio n. 11450/2016; TAR Lazio n. 8772/2012; TAR Basilicata n. 260/2012; TAR Lazio n. 32103/2010)».

Nella richiesta di parere al Garante il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha, inoltre, aggiunto che:

- in merito ai «verbali prodotti dalla Commissione esaminatrice del concorso, relativamente allo svolgimento delle 5 prove scritte» e alla «documentazione inerente la votazione dei predetti elaborati da parte della Commissione esaminatrice», «si riprendono – con le dovute differenziazioni in relazione alle particolarità della fattispecie – le considerazioni rese da questo Ufficio e in risposta alle quali codesta Autorità ha espresso il […] parere prot. 246 del 24/5/2017, peraltro considerando funditus ulteriori profili, in particolare in relazione alla ragionevole aspettativa di confidenzialità nutrita dai partecipanti al concorso riguardo caratteristiche individuali, nonché in riferimento alla tutela del diritto d´autore e della proprietà intellettuale»;

- «In merito ai verbali di svolgimento delle singole prove scritte […] i medesimi ben possono contenere, ad esempio, l´indicazione di soggetti esclusi dalla procedura. L´identificazione di questi ultimi, se resa pubblica, può certamente provocare un grave danno all´immagine degli stessi, sia in termini reputazionali, sia con riguardo ad eventuali ripercussioni anche in ambito lavorativo»;

- «Con riferimento alla documentazione relativa alla valutazione dei titoli post lauream, [l]´ostensione dei titoli post lauream posseduti dal singolo candidato consentirebbe a chiunque di avere informazioni sul percorso professionale di soggetti che, durante la procedura concorsuale e comunque fino al termine del corso di formazione (di durata biennale), sono tenuti a fornire all´Amministrazione procedente»;

- «Dai titoli di preferenza può emergere la conoscenza di dati sensibili o addirittura di quelli definiti "sensibilissimi" dalla giurisprudenza e dalla dottrina se attinenti allo stato di salute del soggetto interessato o di suoi familiari, per cui preme tutelare situazioni giuridiche soggettive di rango certamente prevalente rispetto al diritto alla conoscenza di cui al d.lgs. 33/2013»;

- «sulla documentazione inerente la valutazione della prove orale sostenuta dai concorrenti specificamente menzionati, si rimanda analogamente a quanto esposto riguardo alle prove scritte, ritenendo sussistente – nella complessità dell´istanza – una situazione giuridica che recede a fronte dei diritti espressamente tutelati ai sensi dell´art. 5 bis, comma 2, d.lgs. 33/2013».

OSSERVA

1. Premessa

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l´altro, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall´articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

La medesima normativa sancisce che l´accesso civico è rifiutato, fra l´altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)).

In tale quadro, si ricorda che per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» e che per «dato sensibile» si intende, tra gli altri l´informazione idonea a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 4, comma 1, lett. b) e d), del Codice).

Con riferimento al procedimento relativo all´accesso civico, il Garante deve essere sentito dal Responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame, laddove l´accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7; 5-bis, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 33/2013).

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico, è previsto che «l´Autorità nazionale anticorruzione, d´intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adott[i] linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6).

In proposito, l´Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d´intesa con il Garante, ha approvato le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 (in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666, di seguito "Linee guida in materia di accesso civico". Cfr. anche Provvedimento del Garante contenente l´«Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico» n. 521 del 15/12/2016, in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807).

Nello specifico caso sottoposto all´attenzione del Garante, risulta che oggetto dell´accesso civico siano una pluralità di verbali, atti e documenti attinenti a un concorso pubblico, di cui alcuni riguardanti in generale la prova scritta (come i verbali redatti dalla Commissione in occasione dello svolgimento delle prove scritte) e altri riguardanti direttamente, e nello specifico, le prove scritte e orali svolte, di alcuni candidati specificamente indicati, con la relativa votazione, nonché la valutazione dei titoli post lauream o preferenziali presentati.

Si tratta, quindi, di un´articolata documentazione, contenente dati e informazioni personali di diversa specie e natura, rispetto ai quali si svolgono le seguenti distinte considerazioni.

2. L´accesso civico ai verbali redatti dalla Commissione relativi allo svolgimento delle prove scritte del concorso

In relazione al provvedimento di diniego dell´accesso civico, si ricorda, in generale, che «Nella risposta negativa o parzialmente tale, sia per i casi di diniego connessi all´esistenza di limiti di cui ai co. 1 e 2 che per quelli connessi all´esistenza di casi di eccezioni assolute di cui al co. 3, l´amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione, tanto più necessaria in una fase sicuramente sperimentale quale quella che si apre con le prime richieste di accesso. La motivazione serve all´amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell´accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell´amministrazione» (Linee guida dell´ANAC in materia di accesso civico, parr. 4.2, 5.3; nonché «Allegato. Guida operativa all´ accesso generalizzato», n. 13).

Nel caso in esame, dagli atti risulta che la motivazione contenuta nel provvedimento di diniego dell´istanza di accesso civico, eccessivamente sintetica, può non aver consentito all´istante di comprendere le effettive ragioni per cui l´ostensione della copia verbali redatti dalla Commissione relativi allo svolgimento delle cinque prove scritte del concorso «determinerebbe un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse privato del controinteressato a norma dell´art. 5 bis del citato D. Lgs. n. 33 del 2013».

Al riguardo, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell´Interno nella richiesta di parere al Garante ha precisato che i predetti verbali possono contenere dati personali di diverso tipo, come, ad esempio, i nominativi dei soggetti eventualmente esclusi dalla procedura, che se resi pubblici potrebbero «provocare un grave danno all´immagine degli stessi, sia in termini reputazionali, sia con riguardo ad eventuali ripercussioni anche in ambito lavorativo».

Con riferimento a tale profilo, si evidenzia che, come indicato anche nelle citate Linee guida dell´ANAC in materia di accesso civico – in attuazione dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza – «il soggetto destinatario dell´istanza, nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato, dovrebbe in linea generale scegliere le modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell´interessato, privilegiando l´ostensione di documenti con l´omissione dei "dati personali" in esso presenti, laddove l´esigenza informativa, alla base dell´accesso generalizzato, possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati personali. In tal modo, tra l´altro, si soddisfa anche la finalità di rendere più celere il procedimento relativo alla richiesta di accesso generalizzato, potendo accogliere l´istanza senza dover attivare l´onerosa procedura di coinvolgimento del soggetto «controinteressato» (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013). Al riguardo, deve essere ancora evidenziato che l´accesso generalizzato è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla p.a. "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico" (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, quando l´oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche (e in quanto tali «dati personali») non necessarie al raggiungimento del predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l´ente destinatario della richiesta dovrebbe accordare l´accesso parziale ai documenti, oscurando i dati personali ivi presenti» (par. 8.1).

La disciplina di settore in materia di accesso civico prevede, infatti, che «Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l´accesso agli altri dati o alle altre parti» (art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013. Cfr. anche Linee guida dell´Anac, cit., par. 5.2).

In tale quadro, allo stato degli atti e ai sensi della normativa vigente – ferma restando ogni verifica relativa alla sussistenza di eventuali altri casi di esclusione previsti dall´art. 5-bis del d lgs. n. 33/2013 – si ritiene che l´amministrazione potrà accordare, ai sensi della predetta disposizione, un accesso civico parziale ai verbali redatti dalla Commissione relativi allo svolgimento della cinque prove scritte del concorso, mediante oscuramento dei dati personali e di tutte le altre informazioni idonee a identificare, anche indirettamente, i soggetti interessati contenuti nei citati documenti (es.: nominativi dei candidati che hanno sorteggiato le tracce, che sono stati esclusi, che si sono ritirati, ecc.).

3. L´accesso civico alla documentazione relativa alle prove scritte e orali, alla valutazione nonché ai titoli presentati dai singoli candidati

In relazione, invece, alla richiesta di accesso civico alla documentazione riguardante direttamente, e nello specifico, le prove scritte e orali svolte 24 candidati nominativamente individuati nell´istanza di accesso civico, con la relativa votazione, nonché la valutazione dei titoli post lauream o preferenziali presentati, si evidenzia quanto segue.

a) Sull´accesso civico alla copia degli elaborati scritti

Il caso sottoposto all´attenzione del Garante è analogo, per la parte riguardante la richiesta di accesso civico alla copia (in bella e brutta copia) degli elaborati delle 5 prove scritte dei 24 candidati, a quello per il quale questa Autorità ha già reso il parere contenuto nel provvedimento 246 del 24/5/2017 (in www.gpdp.it, doc. web n. 6495600), precedentemente richiesto sempre dal Ministero dell´Interno con riferimento allo svolgimento di un altro concorso pubblico.

Pertanto, per gli specifici profili inerenti l´accesso civico alla copia degli elaborati scritti del concorso pubblico, si rinvia alle osservazioni contenute del citato parere che qui si intendono richiamate integralmente, ribadendo che «nel caso in generale di richieste di accesso civico alla copia degli elaborati scritti relativi a prove concorsuali, ai sensi della normativa vigente e tenendo anche conto delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell´ANAC, si ritiene che l´ostensione dei predetti documenti – ricordando che «Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico […] sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell´articolo 7» nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali per ogni ulteriore trattamento (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013) – è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall´art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013».

Tale orientamento – contrariamente a quanto rappresentato dal richiedente l´accesso civico – è pienamente compatibile con la giurisprudenza amministrativa specificamente citata nella richiesta di riesame, in quanto le decisioni del TAR richiamate non riguardano richieste di accesso civico agli atti concorsuali, ma il diverso diritto di accesso ai documenti amministrativi sugli atti delle procedure concorsuali pubbliche, esercitato ai sensi della legge n. 241 del 7/8/1990, da parte di partecipanti al concorso che hanno dimostrato di possedere un interesse qualificato – motivato nell´istanza di accesso agli atti amministrativi (a differenza dell´accesso civico che non deve essere motivato) – ossia di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l´accesso».

Come evidenziato anche dell´ANAC, infatti, non bisogna confondere i due tipi di accesso disciplinati dal d. lgs. n. 33/2013 e dalla l. n. 241/1990, in quanto «L´accesso generalizzato deve essere […] tenuto distinto dalla disciplina dell´accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 [che] continua certamente a sussistere, ma parallelamente all´accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi. Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell´accesso 241 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell´accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all´operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l´accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni». (par. 2.3. delle Linee guida in materia di accesso civico, cit. Cfr. anche sentt. T.A.R. Lazio-Roma, sez. III bis, del 22/03/2017, n. 3769 e del 21/03/2017, n. 3742).

b) Sull´accesso civico all´ulteriore documentazione riguardante le prove e i titoli dei singoli candidati

Quanto all´ulteriore documentazione oggetto dell´accesso civico riguardante i 24 candidati individuati nell´istanza – quali i documenti o i verbali riportanti le votazioni della Commissione sulle 5 prove scritte; le valutazione dei titoli di merito che hanno portato all´assegnazione di ulteriore punteggio con riferimento al titolo post lauream; le valutazioni della prova orale e le valutazioni che hanno portato all´assegnazione di ulteriore punteggio con riferimento ai titoli di preferenza – si rinvia, in primo luogo, al contenuto delle Linee guida dell´ANAC in materia di accesso civico, laddove è precisato in particolare (par. 8.1) che:

- «La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che ogni trattamento – quindi anche una comunicazione di dati personali a un terzo tramite l´accesso generalizzato – deve essere effettuato "nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell´interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all´identità personale […]", ivi inclusi il diritto alla reputazione, all´immagine, al nome, all´oblio, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Nel quadro descritto, anche le comunicazioni di dati personali nell´ambito del procedimento di accesso generalizzato non devono determinare un´interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati ai sensi dell´art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell´uomo e delle libertà fondamentali, dell´art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea e della giurisprudenza europea in materia»;

- «Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all´interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di cui all´art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l´accesso generalizzato sono considerati come "pubblici", sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013). Tali conseguenze potrebbero riguardare, ad esempio, future azioni da parte di terzi nei confronti dell´interessato, o situazioni che potrebbero determinare l´estromissione o la discriminazione dello stesso individuo, oppure altri svantaggi personali e/o sociali. In questo quadro, può essere valutata, ad esempio, l´eventualità che l´interessato possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate, che potrebbero derivare, a seconda delle particolari circostanze del caso, dalla conoscibilità di determinati dati. Analogamente, vanno tenuti in debito conto i casi in cui la conoscibilità di determinati dati personali da parte di chiunque possa favorire il verificarsi di eventuali furti di identità o di creazione di identità fittizie attraverso le quali esercitare attività fraudolente»;

- «Nel valutare l´impatto nei riguardi dell´interessato, vanno tenute in debito conto anche le ragionevoli aspettative di quest´ultimo riguardo al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, ad esempio nel caso in cui le predette conseguenze non erano prevedibili al momento della raccolta dei dati. Per verificare l´impatto sfavorevole che potrebbe derivare all´interessato dalla conoscibilità da parte di chiunque delle informazioni richieste, l´ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato deve far riferimento a diversi parametri, tra i quali, anche la natura dei dati personali oggetto della richiesta di accesso o contenuti nei documenti ai quali di chiede di accedere, nonché il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la funzione pubblica esercitata o l´attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati» ;

- «va considerato altresì che la sussistenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali può verificarsi con più probabilità per talune particolari informazioni – come ad esempio situazioni personali, familiari, professionali, patrimoniali – di persone fisiche destinatarie dell´attività amministrativa o intervenute a vario titolo nella stessa e che, quindi, non ricoprono necessariamente un ruolo nella vita pubblica o non esercitano funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse. Ciò anche pensando, come già visto, alle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati riguardo a talune informazioni in possesso dei soggetti destinatari delle istanze di accesso generalizzato o la non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque di tali dati».

Si richiama, inoltre, l´attenzione sulla circostanza che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241/1990 – i dati e i documenti ricevuti a seguito di una istanza di accesso civico sono soggetti a un particolare regime di pubblicità, essendo previsto che «Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico […] sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell´articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).

In tale contesto, con particolare riferimento all´ulteriore documentazione oggetto dell´accesso civico riguardante i 24 candidati individuati nella richiesta di accesso e prima descritta, si ritiene che l´amministrazione abbia correttamente respinto l´istanza. Infatti, ai sensi della normativa vigente e tenendo anche conto delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell´ANAC, l´ostensione dei predetti documenti e informazioni, considerando la natura dei dati personali coinvolti, uniti al particolare regime di pubblicità dei dati e documenti oggetti di accesso civico, è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall´art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Inoltre, per completezza, si rappresenta che, con specifico riferimento all´accesso civico agli eventuali titoli di preferenza previsti dall´art. 5 del d.P.R. n. 487 del 9/5/1994, la relativa ostensione – come evidenziato anche dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell´Interno – può comportare in alcuni casi la «conoscenza di dati sensibili o addirittura di quelli definiti "sensibilissimi" [..] se attinenti allo stato di salute del soggetto interessato o di suoi familiari». Di conseguenza, laddove ricorra tale ipotesi, si rientra – con riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute – in una delle ipotesi di esclusione assoluta dell´accesso civico, previste dall´art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013 (cfr. provv. n. 188 del 10/5/2017, doc. web n. 6383249, nonché par. 6.2 delle citate Linee guida dell´ANAC).

4. Sulla possibilità per coloro che dimostrino un interesse qualificato di accedere alla documentazione richiesta ai sensi della legge n. 241/1990

Rimane, in ogni caso, salva la possibilità per l´istante di accedere alla documentazione richiesta ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990, laddove in ogni caso dimostri di possedere «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l´accesso».

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell´Interno ai sensi dell´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Fonte: Garante per la Protezione dei Dati

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