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19/07/2018 Parere su una istanza di accesso civico - 19 luglio 2018 > CILA e CIL

Parere su una istanza di accesso civico - 19 luglio 2018

Registro dei provvedimenti n. 426 del 19 luglio 2018

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l’art. 58, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento”);

Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Cavaso del Tomba ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico.

Nello specifico, dagli atti risulta che sia stata presentata un’istanza di accesso volta a ottenere l’«Elenco autorizzazioni impianto nuovi vigneti rilasciate dal Comune dal 01/01/2015 ad oggi recante n. pratica, data rilascio, nome cognome o ditta richiedente, identificazione catastale dei mappali interessati, se sottoposte a valutazione di incidenza ambientale o meno e se sottoposte a valutazione di compatibilità paesaggistica/autorizzazione ambientale o meno».

Dagli atti risulta che l’amministrazione ha fornito al soggetto richiedente solo informazioni di carattere generale con dati aggregati relativi ai provvedimenti inerenti la richiesta di accesso e ha rifiutato l’accesso civico, rappresentando, fra l’altro, che:

- «il rilascio come richiesto della copia delle comunicazioni (CILA e CIL) e dei permessi di costruire, con i quali si a[vrebbe] conoscenza di informazioni e dati personali contenuti nei documenti oggetto di richiesta dell’accesso civico, appare sproporzionata rispetto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, si sottolinea pertanto che la comunicazione di dati personali non deve determinare un interferenza ingiustificata nei diritti e libertà delle persone, provocando un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti in riferimento»;

- «Per tale motivo risulta possibile fornire esclusivamente dati statistici riguardanti il numero degli atti rilasciati, escludendo la fornitura delle generalità dei singoli committenti o dei mappali a loro attribuiti, sulla base dei quali tuttavia, risulterebbe possibile identificarne i nominativi, cosa d’altronde già fatta con precedente lettera prot.n. 0007814/2017 del 07/09/2017»;

- «Si precisa inoltre, che ai sensi della normativa di settore in materia di trasparenza non esiste l’obbligo da parte delle Pubbliche amministrazioni di pubblicare le comunicazioni (CILA e CIL), per la quali si chiede l'accesso civico, pertanto atti non soggetti a pubblicazione obbligatoria né in albo pretorio né in amministrazione trasparente né in forma integrale e né in forma riassuntiva»;

- «Rimane in ogni caso salva la possibilità di riformulare una richiesta, specifica di accesso agli atti amministrativi ai sensi degli art. 22 della L. n. 241/1990, con la quale si dimostri di possedere un interesse diretto, concreto e attuale, rispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, che verrà valutata secondo la disciplina vigente».

OSSERVA

1. Introduzione

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede che l’accesso civico è istituto preordinato a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» e che, in tale contesto, «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è “rifiutato”, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)).

Si ricorda, in proposito, che per «dato personale» deve intendersi «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento).

La predetta disciplina di fonte europea prevede, inoltre, che il trattamento dei dati personali debba avvenire nel rispetto dei principi indicati dall’art. 5, fra cui quello di «minimizzazione dei dati», secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. c).

In tale quadro, sotto il profilo procedurale, occorre evidenziare che l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso civico è tenuta a coinvolgere i controinteressati, individuati ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2 (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013).

Il Garante deve essere sentito dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel caso di riesame a esso presentato, laddove l’accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7; 5-bis, comma 2, lett. a)).

2. Il caso sottoposto al Garante

Nel caso in esame, oggetto dell’accesso civico è documentazione contenente dati e informazioni personali di diversa specie e natura riferiti a coloro che hanno chiesto autorizzazioni per l’impianto di nuovi vigneti, corredati anche dei relativi dati catastali.

Al riguardo, deve essere tenuta in considerazione la circostanza per la quale – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).

In tale contesto – conformemente ai precedenti orientamenti del Garante su casi analoghi a quello oggetto della presente fattispecie (provvedimenti n. 359 del 22 maggio 2018, doc. web n. 9001943; n. 360 del 10 agosto 2017, doc. web n. 6969290 (CILA e SCIA); n. 68 dell’8 febbraio 2018, doc. web n. 8052934 (permessi di costruire); n. 25 del 18 gennaio 2018, doc. web n. 7688896 (condono edilizio) – si ritiene che, ai sensi della normativa vigente e delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC, il Comune abbia correttamente respinto l'accesso civico alla documentazione richiesta. Ciò in quanto la relativa ostensione, unita peraltro al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può arrecare ai soggetti controinteressati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Infatti, considerata la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali contenuti nella documentazione oggetto dell’istanza di accesso civico, nel caso in esame, l’ostensione dei dati e delle informazioni richieste potrebbe determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano personale e sociale. Ciò anche tenendo conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei controinteressati medesimi in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dal Comune, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti a quest’ultimo dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

Alla luce di quanto tutto sopra descritto, non si ritiene possibile fornire nemmeno un accesso civico parziale, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, limitato alla documentazione priva dei nominativi dei soggetti controinteressati. Ciò in quanto le informazioni contenute nella documentazione richiesta, quali fra l’altro i dati catastali, consentono comunque di risalire ai dati identificativi del relativo proprietario, attraverso il collegamento con le informazioni contenute in altre banche dati (es.: banca dati catastale gestita dall’Agenzia delle entrate) (cfr. art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento).

Rimane, in ogni caso, salva la possibilità per l’istante di accedere alla documentazione richiesta, laddove dimostri effettivamente l’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso», ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Cavaso del Tomba, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Fonte: Garante per la Protezione dei Dati

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