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12/09/2019 Parere su una istanza di accesso civico - 12 settembre 2019 > SCIA-CILA

Parere su una istanza di accesso civico - 12 settembre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 179 del 12 settembre 2019

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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);

Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda Ulss n. 3 Serenissima ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego parziale di un accesso civico.

Nello specifico, risulta che è stata presentata un’istanza di accesso civico ai seguenti documenti:

- a) «Atti preparatori delibera [identificata in atti]. Nel dettaglio elenco nominativo [oppure numero di matricola con ruolo professionale] dei dirigenti S.P.T.A. [i.e. dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo] presi necessariamente a riferimento per la costituzione dei 4 fondi di risultato delle distinte Aree S.P.T.A., numero di ore di plus orario assegnate individualmente (dalle quali traggono origine i rispettivi fondi di risultato), valore economico di ciascuna ora assegnate individualmente»;

- b) «Numero Dirigenti Sanitari Dirigenti P.T.A in pianta organica distinti per anno (1989-2016)»;

- c) «Numero Dirigenti Sanitari e Dirigenti P.T.A in servizio distinti per anno (1989-2016)»;

- d) «Copia comunicazioni inviate all’ARPAV con le quali sono stati trasferiti i fondi posizione/disagio/risultato e relativi Dirigenti distintamente per l’Area della Dirigenza Sanitario e Dirigenza P.T.A, oltreché numero Dirigenti trasferiti distintamente per l’Area della Dirigenza Sanitario e Dirigenza P.T.A e comunicazione per successivo aggiornamento fondi inviato, sempre all’Arpav, ai sensi delle delibere 1717/00 e 2418/00»;

- e) «Dettagliata procedura di calcolo fondo di posizione e risultato anni 1998, 1999, 2000, 2001 non rintracciali in delibere determinazione fondi di posizione/risultato successive alla delibera 2418/ 2000 e antecedenti delibera 618/2006 (annualità 1998, 1999, 2000, 2001) o delibere determinazione fondi per tali anni, qualora esistenti».

Dagli atti risulta che l’Azienda ha riscontrato l’accesso civico con diverse note, provvedendo a inviare parte della documentazione disponibile, negando l’accesso civico alla documentazione sopra identificata alla lettera a) contenente dati personali, dopo aver provveduto a coinvolgere nel procedimento i soggetti controinteressati (parte dei quali risulta che abbiano presentato opposizione).

OSSERVA

Occorre, in primo luogo, evidenziare che i profili di competenza di questa Autorità sono limitati alla protezione dei “dati personali”, ossia di «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD).

Al riguardo, la normativa europea prevede che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (Ibidem).

Per tale motivo, rientrano sicuramente nella nozione di dato personale sia l’elenco nominativo, che il numero di matricola dei dirigenti appartenenti ai ruoli: sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo (Aree S.P.T.A) dell’Azienda.

In relazione ai dati e alle informazioni personali richieste, prima identificate sotto lettera a), ossia l’elenco nominativo, oppure il numero di matricola con ruolo professionale, dei dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo (cc.dd. aree S.P.T.A.) presi in considerazione per la costituzione dei 4 fondi di risultato delle distinte Aree S.P.T.A., del numero di ore di plus orario assegnate individualmente (dalle quali traggono origine i rispettivi fondi di risultato) e del valore economico di ciascuna ora assegnate individualmente, si osserva quanto segue.

La normativa in materia di trasparenza disciplina gli obblighi di pubblicazione sui siti web delle amministrazioni e degli enti del servizio sanitario nazionale all’art. 41 (intitolato «Trasparenza del servizio sanitario nazionale»), fra cui – contrariamente a quanto affermato dal soggetto istante nella propria richiesta di riesame – non rientrano i dati e le informazioni richieste nella richiesta di accesso civico (numero di ore di plus orario assegnate ai singoli dirigenti e valore economico delle stesse associata al nominativo o al numero di matricola del singolo dirigente).

Nel riscontro fornito dall’Azienda all’accesso civico, il diniego risulta motivato, fra l’altro, da un possibile pregiudizio alla tutela dei dati personali dei soggetti controinteressati derivante anche dal fatto che:

- «i documenti richiesti contengono dettagli relativi alla retribuzione (sebbene solo di risultato) e, dunque, alla situazione economico-patrimoniale dei soggetti quivi interessati»;

- «tale dato rende – per i soggetti interessati – concreto il rischio di possibili ripercussioni negative sul piano professionale, sociale e relazionale, potendoli esporre a difficoltà relazionali con i colleghi di lavoro e creare ingiustificati pregiudizi da parte di terzi esterni all’ambiente lavorativo»;

- «la richiesta di accesso civico in esame riguarda documentazione molto risalente negli anni, riferibile non solo a personale in attività, ma anche a personale in pensione o addirittura non più in vita».

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda Ulss n. 3 Serenissima, nella propria richiesta di parere al Garante, ha evidenziato,che «i dati richiesti sono funzionali a determinare il massimo spendibile per l’incentivazione della produttività e, quindi, l’ammontare del Fondo per la retribuzione di risultato e giammai quanto concretamente percepito dai Dirigenti a titolo di incentivazione della produttività, il cui ammontare veniva determinato sulla base delle ore di plus orario effettivamente svolte e non sulla base di quelle assegnate».

Indipendentemente dalla circostanza che oggetto dell’accesso civico sia il numero di ore di plus orario con elativo valore economico, assegnato o effettivamente svolto, dai singoli dirigenti in esame, si ritiene che tali informazioni non siano ostensibili tramite l’istituto dell’accesso civico nel caso in esame.

Deve, infatti, essere tenuta in considerazione la circostanza per la quale – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).

Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai documenti richiesti.

In tale contesto – richiamando anche i precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico alle presenze dei lavoratori (pareri contenuti nei provvedimenti (n. 61 del 14 marzo 2019, in www.gpdp.it, doc. web n. 9113854; n. 60 del 14 marzo 2019, ivi, doc. web n. 9102014; n. 516 del 19 dicembre 2018, ivi, doc. web n. 9075337; n. 369 del 13 settembre 2017, ivi, doc. web n. 7155944) – si ritiene che l’Azienda, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC, abbia correttamente respinto per questa parte l’istanza di accesso civico presentata.

Ciò in quanto, la generale conoscenza delle informazioni richieste (numero di ore di plus orario con relativo valore economico, assegnato o effettivamente svolto, dai singoli dirigenti), considerando il particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può effettivamente arrecare ai soggetti controinteressati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. La documentazione a cui è stato chiesto di accedere tramite l’istituto dell’accesso civico, infatti, contiene dati e informazioni personali afferenti alla vita lavorativa e al rapporto di lavoro, la cui generale conoscenza determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano professionale, personale e sociale, in violazione peraltro anche del principio di «minimizzazione dei dati» contenuto nel RGPD, in base al quale i dati devono essere, fra l’altro, «limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. c). Bisogna, inoltre, tener conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei soggetti controinteressati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dall’Azienda, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

Non sussistono, invece, ragioni attinenti alla protezione dei dati personali dei controinteressati (ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013) in relazione all’eventuale ostensione al soggetto richiedente – allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico – di “dati aggregati” (privi di dati identificativi o del numero di matricola dei singoli dirigenti nonché di ogni ulteriore informazione che possa identificarli anche indirettamente) riferiti al numero di ore di plus orario assegnate ai dirigenti dalle quali traggono origine i fondi di risultato e del valore economico delle ore assegnate.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda Ulss n. 3, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Fonte: Garante per la Protezione dei Dati

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