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16/03/2020 Parere su istanza di accesso civico - 16 marzo 2020 > Opere e lottizzazioni abusive

Parere su una istanza di accesso civico - 16 marzo 2020

Registro dei provvedimenti n. 57 del 16 marzo 2020

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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Gioia del Colle, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, il quale prevede che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno»;

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Gioia del Colle ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico.

Nello specifico, oggetto dell’accesso civico risulta essere «copia degli elenchi mensili dei rapporti comunicati dagli organi di Polizia riguardanti opere e lottizzazioni abusive prodotti durante le annualità 2016 – 2017 – 2018 e 2019, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001».

Dagli atti risulta che l’amministrazione «ha fornito soltanto il numero dei rapporti di abusivismo relativi alle annualità suindicate, negando l’accesso alla documentazione richiesta, in quanto “relativamente agli abusi edilizi potrebbero essere in corso i procedimenti penali avviati” e pertanto “l’accesso agli atti è stato rifiutato ai sensi dell’art. 5-bis del d. lgs. 33/2013 comma 1, lett. f) e g) (ovvero al fine di “evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: …f) la conduzione di indagini su reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive.”) nonché ai sensi dell’art. 5 bis comma 2 lett. a) [ossia la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia]».

OSSERVA

Dall’istruttoria emerge che oggetto di accesso civico siano gli elenchi dei rapporti comunicati dal Comune agli organi di Polizia riguardanti abusi edilizi dal 2016 al 2019. Risulta, inoltre, che l’ente ha fornito al soggetto istante solo il numero dei predetti rapporti senza ulteriori dati, in quanto dalla relativa ostensione potrebbe derivare un pregiudizio concreto alla conduzione di indagini su reati e sul loro perseguimento, al regolare svolgimento di attività ispettive e alla protezione dei dati personali dei soggetti interessati (art. 5-bis, comma 1, lett. f e g; comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013).

Per i profili di competenza di questa Autorità, limitati alla sola protezione dei dati personali, si evidenzia che il d. lgs. n. 33/2013 ha riconosciuto il diritto di chiunque ad «accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione [obbligatoria]» (art. 5, comma 2) e che l’accesso deve essere rifiutato «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a).

Al riguardo, deve essere ricordato che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso alle informazioni e ai documenti richiesti.

Inoltre, è necessario rispettare in ogni caso i principi del RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c).

Con particolare riferimento al caso sottoposto all’attenzione dei Garante, si ricorda che la normativa statale di settore già prevede specifici obblighi di pubblicità in materia di opere abusive, laddove è sancito che «Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell’albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all’autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» (art. 31, comma 7, del d.P.R. n. 380 del 6/6/2001).

In merito al citato obbligo, occorre però ricordare che l’art. 31, comma 7, del d.P.R. n. 380/2001, non specifica nel dettaglio quali dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente (oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione), bisogna pubblicare. Inoltre, i dati sono mantenuti online per periodi di tempo limitati e rimossi una volta raggiunti gli scopi per i quali sono stati resi pubblici.

Pertanto, in tale quadro, si ritiene che nulla osta all’ostensione tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato dei dati resi pubblici in virtù di un obbligo di pubblicazione online, chiaramente nel rispetto dei citati principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati contenuti nell’art. 5, par. 1, lett. b) e c), del RGPD (cfr. anche le indicazioni fornite da Garante nel provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», in G.U. n. 134 del 12 giugno 2014, doc. web n. 3134436).

Sotto tale profilo, non sussistono impedimenti legati alla protezione dei dati personali con riferimento all’ostensione di dati e informazioni quali, ad esempio, il numero di protocollo del rapporto, la data, l’organo da cui proviene il rapporto, la località, il tipo di abuso, gli estremi dell’ordinanza di sospensione.

Quanto invece agli altri dati personali, come il nominativo del proprietario committente e l’indirizzo, si rappresenta che un’eventuale ostensione tramite l’istituto dell’accesso civico – tenendo conto del relativo regime di pubblicità e della riutilizzabilità dei dati da parte di terzi – potrebbe causare effetti sfavorevoli sui soggetti controinteressati, considerando che, in alcuni casi, potrebbe essere ancora pendente un giudizio penale o si potrebbero fornire informazioni risalenti nel tempo (dal 2016), riguardanti procedure magari già definite, realizzando in tal modo quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali del controinteressato, previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

A ciò si aggiunge che, dagli atti dell’istruttoria non risulta che i soggetti controinteressati siano stati coinvolti nel procedimento, impedendogli di effettuare un’eventuale opposizione motivata all’accesso civico (cfr. art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013).

Alla luce delle predette considerazioni e allo stato degli atti – fermo restando la valutazione dell’amministrazione in relazione a ulteriori limiti all’accesso civico contenuti nell’art. 5-bis, del d. lgs. n. 33/2013 o relativi a richieste massive (cfr. Linee guida dell’ANAC par 4.2, nonché punto n. 5 dell’allegato) – si invita il Comune a rivalutare la richiesta di accesso civico, fornendo nella risposta «una congrua e completa, motivazione» con riferimento ai limiti derivanti dalla protezione dei dati personali (cfr. Linee guida dell’ANAC, par. 5.3), valutando la possibilità di accordare un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, mediante oscuramento – anche a seguito del coinvolgimento dei soggetti controinteressati nel procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013 – del nominativo del proprietario committente e dell’indirizzo.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Comune di Gioia del Colle, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Fonte: Garante per la Protezione dei Dati

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