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29/07/2020 Parere su istanza di accesso civico - 29 luglio 2020 > Valutazioni dei dirigenti

Parere su istanza di accesso civico - 29 luglio 2020

Registro dei provvedimenti n. 147 del 29 luglio 2020

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e l’avv. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);

Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile della trasparenza del Comune di Campi Bisenzio ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame di un cittadino su un provvedimento di diniego a una propria istanza di accesso civico presentata al predetto Comune.

Dall’istruttoria risulta che è stata presentata una richiesta di accesso civico – ai sensi dell’art. 5 comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – avente a oggetto il rilascio di copia «delle schede di valutazione compilate dal Sindaco nell’anno 2019, relative ai comportamenti organizzativi dei Dirigenti/Direttori per l’anno 2018», nonché dei «punteggi finali e totali in percentuale, attribuiti ai Dirigenti/Direttori, relativi all'indennità di risultato per l’anno 2018».

L’amministrazione ha effettuato la comunicazione ai soggetti controinteressati (art. 5, comma 5, d. lgs. n 33/2013), i quali si sono opposti evidenziando il contenuto strettamente personale della documentazione richiesta e l’inopportunità della relativa comunicazione a terzi stante la potenziale diffusione. Un controinteressato ha evidenziato, inoltre, che le esigenze conoscitive strumentali al perseguimento delle finalità dell’accesso civico, con riferimento ai dirigenti, sarebbero già soddisfatte dai previsti obblighi di pubblicazione online degli emolumenti complessivamente percepiti a carico della finanza pubblica e dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 14, comma 1-ter; e 20, del d. lgs. n. 33/2013).

Il Comune ha accordato un accesso parziale, consentendo l’ostensione della «parte riguardante i punteggi finali e totali» (fornendo al riguardo il link del sito web istituzionale su cui sono stati pubblicati tali dati), ma ha invece negato l’accesso alla «copia della scheda di valutazione compilata dal Sindaco nell’anno 2019, relativa ai comportamenti organizzativi dei Dirigenti/Direttori per l’anno 2018», in quanto «tutti i soggetti contro-interessati hanno comunicato la loro opposizione alla […] richiesta, stante il contenuto prettamente personale delle schede di valutazione in parola, del quale non si è ritenuto opportuno che venisse reso noto a terzi e, potenzialmente, anche diffuso».

Il richiedente l’accesso civico ha successivamente presentato una richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza del provvedimento di accoglimento parziale (art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013), ritenendolo non legittimo e insistendo nelle proprie richieste.

OSSERVA

1. Introduzione

La questione sottoposta all’attenzione del Garante riguarda l’ostensione, tramite l’istituto dell’accesso civico, dei punteggi attribuiti ai Dirigenti e/o ai Direttori del Comune, relativi all’indennità di risultato per l’anno 2018, nonché la copia delle singole schede di valutazione a essi riferiti «relative ai comportamenti organizzativi». Dagli atti risulta che sono stati forniti i punteggi, ma è stato negato l’accesso civico alle schede di valutazione.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi della normativa di settore, «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (artt. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013).

In relazione ai profili di competenza di questa Autorità, si evidenzia, che il citato 5-bis prevede che l’accesso civico debba essere rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (comma 2, lett. a). Per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).

Ciò premesso, occorre aver presente che tra le valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono) tramite l’istituto dell’accesso civico deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.

Inoltre, è necessario rispettare, in ogni caso, i principi del RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c).

Con particolare riferimento al caso in esame, occorre ricordare che la normativa statale in materia di trasparenza già prevede specifici obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni di dati e informazioni inerenti all’«organizzazione» e all’«attività delle pubbliche amministrazioni», sancendo, fra l’altro, la pubblicità degli emolumenti complessivamente percepiti a carico della finanza pubblica da parte dei dirigenti e dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi (cfr. artt. 14, comma 1-ter e 20 del d. lgs. n. 33/2013).

In tale quadro, si ritiene che, fermo restando i predetti obblighi di pubblicazione, il Comune di Campi Bisenzio – ai sensi della normativa vigente e delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, conformemente ai precedenti orientamenti di questa Autorità – abbia correttamente respinto l’accesso civico alla «copia delle schede di valutazione compilate dal Sindaco nell’anno 2019, relative ai comportamenti organizzativi dei Dirigenti/Direttori per l’anno 2018» (cfr. pareri contenuti nei seguenti provvedimenti: n. 421 dell’11/7/2018, in www.gpdp.it, doc. web n. 9037343; n. 142 dell’8/3/2018, ivi, doc. web n. 8684742; n. 574 del 29/12/2017, ivi, doc. web 7658152. Cfr. anche ulteriori pareri in materia di accesso civico a valutazioni e progressioni economiche e di carriera dei lavoratori: n. 466 dell’11/10/2018, ivi, doc. web n. 9063969; n. 421 dell’11/7/2018, ivi, doc. web n. 9037343; n. 142 dell’8/3/2018, ivi, doc. web n. 8684742; n. 574 del 29/12/2017, ivi, doc. web n. 7658152).

Ciò in quanto la relativa ostensione, anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati e delle informazioni ricevute tramite l’istituto dell’accesso civico (cfr. art. 3, comma 1, d. lgs. n. 33/2013), potrebbe determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei dirigenti controinteressati, arrecando a questi ultimi proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Infatti, tenuto conto della tipologia e della natura dei dati e delle informazioni personali, anche di dettaglio, contenute nelle schede di valutazione riferite ai singoli dirigenti del Comune, un eventuale accoglimento dell’accesso civico potrebbe determinare ripercussioni negative sul piano professionale, personale, sociale e relazionale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo di questi ultimi; esponendoli a possibili difficoltà relazionali con i colleghi di lavoro e creando potenziali pregiudizi da parte degli utenti esterni con cui potrebbero venire a contatto nell´esercizio delle loro funzioni. Bisogna, inoltre, tener conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei controinteressati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dal Comune, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili, laddove il soggetto istante, riformulando eventualmente l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), motivi nella richiesta l’esistenza di un interesse “qualificato” e l’amministrazione ritenga sussistere, alla luce di quanto riportato dal soggetto istante, «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» che possa per altro verso consentire l’ostensione della documentazione richiesta.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della trasparenza del Comune di Campi Bisenzio, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Fonte: Garante per la Protezione dei Dati

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