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28/09/2020 RACCOMANDAZIONE: Graduatorie concorsi > Attenzione alle modalita' di pubblicazione

RACCOMANDAZIONE: Graduatorie concorsi > Attenzione alle modalita' di pubblicazione

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Lo scrivente Servizio di protezione dei dati personali, in più occasioni, ha potuto riscontrare

  • irregolarità nel trattamento dei dati personali dei partecipanti ai concorsi/selezioni.

Le irregolarità riscontrate riguardano una cattiva prassi, ampiamente diffusa nelle amministrazioni che cagiona la diffusione in rete, mediantepubblicazione all'albo Pretorio on line e in Amministrazione trasparente di dati personali riferiti non solo al vincitore/vincitori ma anche ai candidati.

In particolare è frequente constatare la pubblicazione dei verbali integrali del concorso/selezione, con pubblicazione dei dati personali dei partecipanti che:

  • sono stati ammessi, anche con riserva, a sostenere le prove scritte (nominativo, luogo e data di nascita);
  • hanno partecipato alle prove scritte e orali (nominativo con indicazione dei punti assegnati per titoli di studio, di servizio, curriculum e titoli vari; della votazione o esito delle due prove scritte anche se non valutabile o non esaminata;
  • hanno estratto le tracce o che hanno presenziato alle operazioni di consegna degli elaborati;
  • hanno partecipato alle prove orali con specifica indicazione delle domande e della votazione conseguita.

Ciò premesso va segnalato che, alla pubblicazione di graduatoria concorsuale risulta applicabile la disciplina contenuta nell’art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9/5/1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), che dispone che siano pubblicate nell’albo pretorio del relativo Ente le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso presso gli enti locali territoriali e non anche, i dati personali riferiti ai candidati che:

  • sono stati ammessi, anche con riserva, a sostenere le prove scritte (nominativo, luogo e data di nascita);
  • hanno partecipato alle prove scritte e orali (nominativo con indicazione dei punti assegnati per titoli di studio, di servizio, curriculum e titoli vari; della votazione o esito delle due prove scritte anche se non valutabile o non esaminata;
  • hanno estratto le tracce o che hanno presenziato alle operazioni di consegna degli elaborati;
  • hanno partecipato alle prove orali con specifica indicazione delle domande e della votazione conseguita.

La disposizione va applicata anche alla pubblicazione di graduatoria concorsuale in Amministrazione trasparente.
Fermo restando la non opportunità di pubblicare i verbali del concorso/selezione in formato integrale, in ogni caso:

  • la graduatoria pubblicata si deve riferire solo ai vincitori e non anche agli altri candidati e non deve contere i dati personali e i dati delle prove dei candidati, tenuto conto che, in caso contrario, si determinerebbe la diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione dell’art. 2-ter, commi 1 e 3 (e del previgente art. 19, comma 3, del Codice), nonché dei principi di base del trattamento contenuti negli artt. 5, par. 1, lett. a e c; 6, par. 1, lett. c ed e, par. 2 e par. 3, lett. b, del RGPD (cfr. anche la disposizione contenuta nell’art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9/5/1994, n. 487).

L'illecito trattamento in sede di pubblicazione della graduatoria, laddove vi sia una segnalazione all'Autorità Garante, dà luogo ad una:

  • sanzione pecuniaria amministrativa che può essere quantificata in diverse migliaia di euro.

Di regola la segnalazione viene presentata dal soggetto interessato all'illecito trattamento che ha partecipato al concorso o alla selezione e i cui dati sono stati trattati in maniera irregolare.

In caso di sanzione, il pagamento deve avvenire a cura dell'amministrazione la quale, tuttavia, deve avviare l'azione di recupero in capo ai dipendenti che hanno effettuato l'illecito trattamento. A tal fine va inviata la notizia di presunto danno erariale alla Procura della Corte dei conti competente territorialmente.

Fermo restando l'impossibilità di far conoscere ai candidati i dati e le informazioni relative allo svolgimento del concorso attraverso la pubblicazione dei verbali, al fine di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore (per finalità diverse dalla trasparenza), nel rispetto dei principi di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati» (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD) e, in conformità con le Linee guida del Garante in materia di trasparenza:

  • le stesse possono altresì essere messe a disposizione degli interessati in aree ad accesso selezionato dei siti web istituzionali consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva mediante l´attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione (es. username o password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall´ente agli aventi diritto, oppure mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi)» (parte seconda, par. 3.b).

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