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01/01/2004 MASSIMARIO: Consenso - Esclusione: richieste referendarie

PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Consenso - Esclusione - Richieste referendarie

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L'esercizio di un diritto politico non può essere subordinato in alcun modo alla prestazione di un consenso che lo leghi indissolubilmente a forme ulteriori di utilizzazione dei dati dell´elettore; pertanto, la sottoscrizione della richiesta referendaria dev'essere tenuta distinta dal consenso eventualmente richiesto all´interessato per altre utilizzazioni dei dati raccolti (cognome e nome, indirizzo e numero d´iscrizione nelle liste elettorali).

  • Garante 28 luglio 1997, in Bollettino n. 1, pag. 24 [doc. web n. 40057]


La sottoscrizione delle richieste referendarie, costituendo esercizio di un diritto politico fondamentale dell'individuo, non è soggetta a particolari limiti dalla legge n. 675/1996. Di conseguenza, relativamente alle iniziative referendarie ed ai trattamenti di dati personali a ciò finalizzati, non è necessaria alcuna manifestazione di consenso ulteriore rispetto alla sottoscrizione delle richieste referendarie, per la cui validità, ai sensi della legge n. 352/1970, i promotori sono tenuti a raccogliere alcuni specifici dati personali dei sottoscrittori e a darne comunicazione agli organi preposti alla verifica della regolarità delle richieste.

  • Garante 28 luglio 1997, in Bollettino n. 1, pag. 24 [doc. web n. 40057]

Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"

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