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01/01/2004 MASSIMARIO: Consenso - Esclusione: diritto di difesa

PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Consenso - Esclusione - Diritto di difesa

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La raccolta di informazioni sul luogo di lavoro, effettuata da investigatori privati in occasione di una specifica attività d´indagine commissionata dal datore di lavoro, non necessita della preventiva acquisizione del consenso del dipendente interessato ove venga svolta in ossequio alle disposizioni contenute nella legge n. 300/1970 e per il solo periodo strettamente necessario per far valere, anche in sede giudiziaria, i diritti connessi al rapporto di lavoro.

  • Garante 21 novembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 98 [doc. web n. 42106]


Nella nozione di "sede giudiziaria", cui si riferiscono alcune disposizioni della legge n. 675/1996 al fine di individuare circoscritte eccezioni all´ordinaria disciplina in materia di trattamento dei dati personali (artt. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1, lett. g), in tema di esclusione del consenso; art. 10, comma 4, in tema di informativa; art. 14, comma 1, lett. e), in tema di limiti all´esercizio del diritto di accesso ai dati), rientra anche la sede nella quale viene instaurato un procedimento nelle forme dell´arbitrato rituale (nella specie, di fronte alla Camera arbitrale nazionale e internazionale di Milano).

  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 17 [doc. web n. 1063652]

  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 22 [doc. web n. 1064177]

  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 27 [doc. web n. 1064225]


Il trattamento di dati personali, costituito nella specie dalla registrazione di suoni e immagini, effettuato senza il consenso dell´interessato può essere considerato lecito, in quanto operato "per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria", ove si fondi sull´ulteriore requisito che i dati siano trattati unicamente "per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento". Non ricorre tale ipotesi ove i dati personali raccolti, prima ancora della consegna delle registrazioni all´autorità giudiziaria, vengano diffusi nell´ambito di trasmissioni televisive in difformità del divieto di diffusione posto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

  • Garante 2 dicembre 2003 [doc. web n. 1179437]


È lecito il trattamento di dati personali effettuato da una società di recupero crediti svolto per la finalità di tutela del diritto di credito, anche in assenza del consenso dell´interessato, fermi restando i diritti di quest´ultimo, da far valere nelle sedi competenti, in ordine alla controversa esistenza del debito.

  • Garante 30 luglio 2003 [doc. web n. 1081602]


Ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996, le informazioni relative alla solvibilità o allo stato di insolvenza di un´impresa (oppure ai crediti o ai debiti ad essa riferiti) rientrano nella nozione di dati relativi allo svolgimento di attività economiche, la cui utilizzazione e divulgazione a terzi può avvenire anche senza il consenso dell´interessato.

  • Garante 26 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 31 [doc. web n. 39248]

  • Garante 2 marzo 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 28 [doc. web n. 40699]


L´art. 13 della legge n. 675/1996 riconosce all´interessato il diritto di ottenere la cancellazione solamente dei dati trattati in violazione di legge. È quindi infondato, e deve essere conseguentemente respinto, il ricorso proposto dall´interessato ai sensi dell´art. 29 della legge per ottenere da un istituto di credito la cancellazione dei dati riguardanti la propria situazione patrimoniale, raccolti in relazione ad una richiesta di finanziamento, qualora tali dati - che, ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996, in quanto attengono allo svolgimento di attività economiche, possono essere trattati anche senza il consenso dell´interessato - siano detenuti in attuazione di disposizioni impartite dall´autorità di vigilanza in tema di rilevazione del rischio creditizio e di obblighi di legge in materia di scritture e documenti contabili che ne delimitano le modalità di utilizzo, imponendone anche la conservazione solo per periodi di tempo determinati.

  • Garante 6 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 28 [doc. web n. 40879]


Le operazioni di trattamento di dati svolte da una banca e finalizzate all´acquisizione presso la Centrale rischi della Banca d´Italia ed al successivo utilizzo per finalità aziendali di informazioni relative alle esposizioni di un cliente, o alle garanzie da questi prestate nei confronti di terzi, risultano in via generale legittime, e la loro effettuazione non è necessariamente subordinata al previo consenso dell´interessato, potendo operare anche i presupposti di cui agli artt. 12, lett. f) e 20, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996, secondo cui il trattamento e la comunicazione dei dati a terzi è ammessa "se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche , nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale". Quest´ultima espressione va intesa come divieto di divulgare, in taluni casi, notizie attinenti all´organizzazione o a determinati metodi di produzione di un´impresa, ovvero come obbligo di non divulgare talune conoscenze tecniche, ma non preclude ad una banca di effettuare, in conformità alle leggi, determinate verifiche sulla solidità economica di un soggetto anche presso la menzionata Centrale rischi.

  • Garante 10 aprile 2001, in Bollettino n. 19, pag. 26 [doc. web n. 31015]


Il d.lg. 24 luglio 1992, n. 358, recante il "Testo Unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture", prevede che le imprese partecipanti alle gare d´appalto possano comprovare i propri requisiti tecnici anche attraverso la produzione di appositi documenti, tra cui l´elenco attestante le principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, corredato dall´indicazione degli importi corrispondenti, della data e del destinatario della fornitura. Ne consegue che, qualora dalla suddetta documentazione emergano informazioni afferenti a distinte società con cui in precedenza l´attuale concorrente abbia instaurato rapporti negoziali, la connessa comunicazione di dati non solo è conforme alle specifiche disposizioni del d.lg. n. 358/1992, ma è comunque rispettosa dei principi di cui alla legge n. 675/1996, trattandosi di dati relativi allo svolgimento di attività economiche del titolare del trattamento che, ai sensi dell´art. 20, comma 1, lett. e), non sono soggetti alla preventiva acquisizione del consenso dell´interessato.

  • Garante 27 giugno 2001, in Bollettino n. 21, pag. 6 [doc. web n. 40667]

Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"

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