EntiOnLine
Categorie
indietro
29/11/2017 Trasparenza: Esercizio dei diritti degli interessati

Trasparenza: Esercizio dei diritti degli interessati

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI

17/IT
WP260 rev.01

Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679

Adottate il 29 novembre 2017

Versione emendata adottata l’11 aprile 2018

IL GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, visti gli articoli 29 e 30 della stessa, visto il suo regolamento interno, HA ADOTTATO LE PRESENTI LINEE GUIDA:

Il Gruppo di lavoro e' stato istituito in virtu' dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE. E' l’organo consultivo indipendente dell’UE per la protezione dei dati personali e della vita privata. I suoi compiti sono fissati all’articolo 30 della direttiva 95/46/CE e all’articolo 15 della direttiva 2002/58/CE.

Le funzioni di segreteria sono espletate dalla direzione C (Diritti fondamentali e Stato di diritto) della direzione generale Giustizia, Commissione europea, B-1049 Bruxelles, Belgio, ufficio MO-59 02/013.

... (omissis) ...

Esercizio dei diritti degli interessati

54. La trasparenza impone al titolare del trattamento un triplice obbligo per quanto attiene ai diritti dell’interessato previsti dal regolamento, dal momento che deve:

  • fornire informazioni agli interessati sui loro diritti (come previsto all’articolo 13, paragrafo, 2, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c));
  • rispettare il principio di trasparenza (relativamente alla qualita' delle comunicazioni, come stabilito all’articolo 12, paragrafo 1) nella comunicazione con gli interessati riguardo all’esercizio dei loro diritti ai sensi degli articoli 15-22 e dell’articolo 34;
  • agevolare l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli articoli 15-22.

55. Gli obblighi imposti dal regolamento in relazione all’esercizio di tali diritti e alla natura delle informazioni necessarie mirano a posizionare adeguatamente gli interessati in modo che possano rivendicare i loro diritti e ritenere i titolari del trattamento responsabili del trattamento dei dati personali che li riguardano. Il considerando 59 precisa che “[e'] opportuno prevedere modalita' volte ad agevolare l’esercizio, da parte dell’interessato, dei diritti” e che i titolari del trattamento dovrebbero “predisporre anche i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica, in particolare qualora i dati personali siano trattati con mezzi elettronici”. La modalita' che il titolare del trattamento offre all’interessato per l’esercizio dei suoi diritti dovrebbe essere appropriata al contesto e alla natura del rapporto e delle interazioni tra loro. A tal fine, puo' risultare utile al titolare del trattamento offrire una o piu' modalita' diverse che rispecchino i diversi modi in cui interagisce con l’interessato.

Esempio

Un fornitore di servizi sanitari utilizza un modulo elettronico sul proprio sito Internet e moduli cartacei alla reception delle sue cliniche per facilitare l’inoltro di richieste di accesso ai dati personali, online e di persona. Pur offrendo queste modalita', il fornitore di servizi sanitari accetta anche richieste di accesso presentate in altri modi (ad esempio via lettera o e-mail) e mette a disposizione un ufficio dedicato (accessibile via e-mail o telefonicamente) per assistere gli interessati nell’esercizio dei loro diritti.

... (omissis) ...

Fonte: Garante per la Protezione dei dati - Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679

LINK: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622227

Banca dati