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06/02/2018 Creazione di profili e misure per evitare un impatto ingiustificato sui diritti delle persone
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GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI

17/IT
WP251 rev.01

Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione
ai fini del regolamento 2016/679

adottate il 3 ottobre 2017

Versione emendata e adottata in data 6 febbraio 2018

... (omissis) ...

II. Definizioni

Il regolamento introduce disposizioni per garantire che la profilazione e il processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche (comprensivo o meno di profilazione) non siano utilizzati in maniera tale da avere un impatto ingiustificato sui diritti delle persone. Esso prevede ad esempio:

  • requisiti specifici di trasparenza e correttezza;
  • maggiori obblighi in termini di responsabilizzazione;
  • basi giuridiche specifiche per il trattamento;
  • il diritto delle persone fisiche di opporsi alla profilazione, segnatamente alla profilazione per finalita' di marketing;
  • qualora siano soddisfatte determinate condizioni, la necessita' di effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.

Il regolamento non si concentra soltanto sulle decisioni prese a seguito di un trattamento automatizzato o della profilazione. Si applica anche alla raccolta di dati per la creazione di profili e all’applicazione di tali profili alle persone fisiche.

... (omissis) ...

Fonte: Garante per la Protezione dei dati - GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI - Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679

LINK: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622227

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