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30/04/2019 Trattamento dati sanitari: comunicazione dati relativi alla diagnosi ai fini di esenzione bollo auto in caso di invalidita' grave

Comunicazione dati relativi alla diagnosi per permettere l’istruttoria della pratica di esenzione bollo auto in caso di invalidità grave

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Specifiche istanze sono pervenute anche in relazione alla comunicazione di dati personali sulla salute. Tra queste una richiesta della Direzione di programmazione economica e di bilancio di una regione volta ad acquisire copia del verbale Inps “senza gli omissis” per permettere l’istruttoria della pratica di esenzione bollo auto in caso di invalidità grave.

A questo proposito l’Ufficio, oltre a ricordare il principio secondo il quale i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (cd. principio di “minimizzazione dei dati”; art. 5, par. 1, lett. c), del RGPD), ha richiamato il provv. 16 febbraio 2011, n. 69 (doc. web n. 1792975), secondo il quale, considerato che “le certificazioni mediche che devono corredare le richieste relative alle diverse disabilità ammesse ai benefici fiscali” sono destinate a circolare tra i diversi soggetti (anche di natura privata) coinvolti (ciascuno per quanto di competenza) nelle procedure di valutazione dei requisiti legali di disabilità, deve essere garantita la rigorosa applicazione del principio di pertinenza sin dal momento della iniziale redazione della documentazione da parte degli operatori sanitari (tra i quali, ad es., le commissioni mediche previste dalla legge).

La non indispensabilità dell’indicazione dei dati personali relativi alla diagnosi accertata in sede di visita medica risulta peraltro dal fatto “che la normativa di settore, se da un lato richiede la certificazione dello stato di «handicap grave» di cui all’art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, in molti casi imponendo anche un’esplicita evidenziazione della gravità della patologia (ad es., con riguardo alla natura psichica o mentale della stessa), tuttavia non prevede come indispensabile l’indicazione della specifica patologia diagnosticata all’interessato” (cfr. punto 4.2, provv. 16 febbraio 2011, n. 69, cit.; provv. 21 marzo 2007, doc. web n. 1395821; v. anche provv.ti 21 aprile 2009, doc. web n. 1616870; 9 novembre 2005, doc. web n. 1191411) (nota 4 luglio 2018).

Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018

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