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30/04/2019 Trattamenti effettuati presso regioni ed enti locali: Diritto d'accesso dei consiglieri comunali e provinciali

Trattamenti effettuati presso regioni ed enti locali: Diritto d’accesso dei consiglieri comunali e provinciali

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... ( omissis) ... Con riferimento alla segnalazione di un cittadino, che lamentava che un docu-mento del segnalante (segnatamente una dichiarazione di inizio attività - Dia), precedentemente richiesto dalla controparte nell’ambito di un procedimento di accesso ai sensi della legge n. 241/1990 conclusosi con diniego, era stato successivamente comunque prodotto in giudizio, l’Ufficio ha accertato che tale documento era statoconsegnato alla controparte del segnalante da un consigliere comunale, che l’aveva acquisito dal comune ai sensi dell’art. 43, d.lgs. n. 267/2000. Tale disposizione prevede che i consiglieri comunali e provinciali hanno il “diritto di ottenere dagli uffici,rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed entidipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamentodel proprio mandato” (art. 43, d.lgs. n. 267/2000), ferma restando la necessità chei dati personali così acquisiti siano utilizzati effettivamente per le sole finalità real-mente pertinenti al mandato e non nell’interesse personale o di terzi. La normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi, in caso di diniego espresso otacito, individua specifici strumenti di tutela che l’istante può esercitare avanti alleautorità competenti (difensore civico, tribunale amministrativo regionale). Esulano dall’ambito di competenza dei consiglieri comunali le valutazioni in ordine alla liceità o meno delle determinazioni adottate dall’amministrazione sull’istanza, che sono sindacabili, invece, avanti alle predette autorità.

Non è stato pertanto ritenuto riconducibile al suo munus l’operato del consigliere che, ritenuto illegittimo il diniego del comune, ha consegnato a quest’ultimo la documentazione dopo averla acquisita ai sensi dell’art. 43, d.lgs. n. 267/1990.

Come costantemente ribadito infatti dalla giurisprudenza, la finalizzazione dell’accesso all’espletamento del mandato costituisce, al tempo stesso, il presupposto che legittima l’accesso ma anche ilsuo limite, ferma restando, pertanto, la necessità che i dati personali così acquisitisiano utilizzati effettivamente per le sole finalità realmente pertinenti al mandato, enon nell’interesse personale o di terzi, come nel caso in esame. Considerato che le risultanze istruttorie non hanno evidenziato una valida base normativa per la comunicazione dei dati contenuti nel documento in esame, la condotta del consigliere è stata ritenuta in violazione degli artt. 11, comma 1, lett. a) e b), e 19, comma 3,d.lgs. n. 196/2003, l’Ufficio si è riservato di valutare, con autonomo procedimento ,la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di eventuali sanzioni (nota 17 mag-gio 2018).

Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018

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