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30/04/2019 Accesso civico ai dati delle progressioni economiche orizzontali

Accesso civico ai dati delle progressioni economiche orizzontali

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... ( omissis) ... Il Garante ha avuto occasione di pronunciarsi anche in relazione all’accessocivico a graduatorie per le progressioni economiche orizzontali di dipendenti di una Camera di commercio recanti i punteggi attribuiti. Nel caso di specie, l’ente aveva accolto parzialmente la richiesta di accesso civico autorizzando la trasmissione deldocumento, oscurando però i nominativi (nonché gli eventuali altri elementi diidentificazione, anche indiretta) degli interessati. A fronte della richiesta di riesamevolta ottenere l’ostensione integrale del documento, è stata ritenuta la conformitàdelle modalità con cui la Camera di commercio aveva accordato l’accesso civico parziale alla graduatoria richiesta rispetto alla disciplina in materia di protezione deidati, in quanto le informazioni personali ivi contenute erano state oscurate. Il riconoscimento di un eventuale accesso civico ai dati personali dei dipendenti contenutinella citata graduatoria, infatti, unita alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, avrebbe potuto arrecare agli interes-sati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della pro-tezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n.33/2013. Ciò tenendo conto anche di quanto evidenziato dall’amministrazione, secondo la quale un eventuale accesso ai dati personali richiesti, poiché riferiti ai singoli dipendenti, poteva esporli a difficoltà relazionali con i colleghi di lavoro e creare ingiustificati pregiudizi da parte degli utenti esterni che venissero a contatto con glistessi nell’esercizio delle loro funzioni (parere 8 marzo 2018, n. 142, doc. web n.8684742). In un altro caso, il Garante ha concordato con la decisione di un Consiglio regionale con la quale era stata respinta la richiesta di accesso alla documentazione funzionale all’approvazione di una graduatoria per la progressione economica del pro-prio personale (parere 18 aprile 2018, n. 231, doc. web n. 8983308). Ciò considerando la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali oggetto dell’istanza di accesso civico nel caso in esame, attinenti peraltro anche a profili di dettaglio della vita lavorativa e della moralità di dipendenti pubblici partecipanti alla sele-zione interna all’amministrazione finalizzata alla progressione della categoria economica, la cui ostensione poteva comportare ripercussioni negative per gli interessati, anche sul piano relazionale e professionale, sia all’interno dell’ambiente lavorativoche all’esterno (ad es., per prospettive di impiego cui gli interessati potrebbero aspi-rare al di fuori dell’amministrazione, oppure per la possibile esposizione a condottecensurabili quali minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate). Inoltre, è stato ritenuto che il medesimo Consiglio aveva correttamente respintoanche un eventuale accesso civico parziale a documenti richiesti con oscuramentodei dati personali, in quanto, dal complesso delle informazioni e delle vicende iviriportate, gli interessati avrebbero potuto essere facilmente re-identificati, anche daterzi operanti nella medesima amministrazione. Il Garante è intervenuto con un parere su un accesso civico concernente un’ampia documentazione relativa ad una selezione per l’attribuzione della progressioneeconomica orizzontale per il personale di una Giunta regionale, contenente dati einformazioni personali di varia specie e natura, che – oltre a riguardare dati identi-ficativi, di residenza e di contatto – afferivano alla posizione giuridica ed economicadei dipendenti, agli aspetti della vita lavorativa e alla qualità delle prestazioni svolte,alla formazione e all’aggiornamento professionale (parere 11 ottobre 2018, n. 466,doc. web n. 9063969). In tale circostanza è stato evidenziato che non era possibileaccordare una generale prevalenza al diritto di accesso generalizzato a scapito di altridiritti ugualmente riconosciuti dall’ordinamento (quali, ad es., quello alla riserva-tezza e alla protezione dei dati personali). Ciò in quanto si sarebbe vanificato ilnecessario bilanciamento degli interessi in gioco che richiede un approccio equili-brato nella ponderazione dei diversi diritti coinvolti, tale da evitare che i diritti fon-damentali di eventuali controinteressati possano essere gravemente pregiudicatidalla messa a disposizione a terzi – non adeguatamente ponderata – di dati, infor-mazioni e documenti che li riguardano. Nel caso di specie è stato ritenuto quindicorretto il rifiuto opposto dall’amministrazione all’accesso civico, in quanto, consi-derata la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali richiesti, la relativa ostensione poteva determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionatanei diritti e libertà dei controinteressati, potendoli esporre a difficoltà relazionali coni colleghi di lavoro e creare ingiustificati pregiudizi da parte degli utenti esterni chepotevano venire in contatto con gli stessi nell’esercizio delle loro funzioni, con conseguenti ripercussioni negative sul piano professionale, personale, sociale e relazio-nale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo. La presenza nella documentazione richiesta di dati e informazioni dettagliati dei controinteressati rendeva inoltre particolarmente difficile, se non impossibile, l’anonimizzazione dei documenti, con la conseguenza di impedire anche un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. n. 33/2013.

Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018

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