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01/04/2004 MASSIMARIO: Suoni e immagini

CATEGORIE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI - Dato personale - Nozione - Suoni e immagini

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La raccolta delle foto segnaletiche da parte degli organi di polizia è finalizzata esclusivamente ad esigenze di sicurezza pubblica e di giustizia; ne consegue che, ove la comunicazione di dette foto ai mezzi d´informazione avvenga al di fuori di tali finalità, deve ritenersi violata la legge n. 675/1996 che, all´art. 1, qualifica esplicitamente come "dato personale" qualsiasi informazione idonea a consentire l´identificazione di un soggetto.

  • Garante 2 luglio 1997, in Bollettino n. 1, pag. 62 [doc. web n. 38985]

La legge n. 675/1996 considera come "dato personale" qualunque informazione che consenta l´identificazione dei soggetti interessati anche attraverso suoni e immagini, ed anche se in via indiretta, mediante il collegamento con altre informazioni. La legge è applicabile anche ai trattamenti di suoni e immagini effettuati attraverso sistemi di videosorveglianza, a prescindere dalla circostanza che tali informazioni, dopo il loro monitoraggio in un circuito di controllo, siano eventualmente registrate in un archivio elettronico o comunicate a terzi.

  • Garante 17 dicembre 1997, in Bollettino n. 2, pag. 57 [doc. web n. 39849]

La direttiva comunitaria n. 95/46/CE, la convenzione n. 108/1981 del Consiglio d´Europa e la legge n. 675/1996, che ha attuato la convenzione ed ha in buona parte recepito la direttiva, rendono obbligatoria l´applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali anche ai suoni e alle immagini – quali quelle registrate nei controlli video – che consentano di identificare un soggetto, anche in via indiretta, attraverso il collegamento con altre informazioni.

  • Garante 31 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 139 [doc. web n. 40361]

La direttiva comunitaria n. 95/46/CE e la convenzione n. 108/1981 del Consiglio d´Europa rendono obbligatoria l´applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali anche ai suoni e alle immagini (quali quelle registrate nei controlli video), qualora permettano d´identificare un soggetto anche in via indiretta. La legge n. 675/1996, che ha attuato detta convenzione e, in buona parte, ha recepito la citata direttiva, considera anch´essa come "dato personale" qualunque informazione – anche cifrata o codificata – che permetta l´identificazione, anche in via indiretta, dei soggetti interessati, ivi compresi i suoni e le immagini. Pertanto, allo stato, stante la carenza nel sistema italiano di una disciplina specifica in materia di videosorveglianza, ai trattamenti di immagini effettuati attraverso sistemi di controllo è senz´altro applicabile la legge n. 675/1996.

  • Garante 23 marzo 1999, in Bollettino n. 8, pag. 57 [doc. web n. 40899]

La direttiva comunitaria n. 95/46/CE e la convenzione n. 108/1981 del Consiglio d´Europa rendono obbligatoria l´applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali anche ai suoni e alle immagini – quali quelle registrate nei controlli video –, qualora permettano di identificare un soggetto anche in via indiretta, attraverso il collegamento con altre informazioni. La legge n. 675/1996, che ha attuato la convenzione e ha in buona parte recepito la direttiva europea, considera anch´essa come "dato personale" qualunque informazione che permetta l´identificazione, anche in via indiretta, dei soggetti interessati, sebbene derivante da suoni o da immagini anziché da dati alfanumerici; tale legge è, quindi, senz´altro applicabile anche ai trattamenti di immagini effettuati attraverso i sistemi di videosorveglianza, a prescindere dalla circostanza che le informazioni così ricavate siano eventualmente registrate in un archivio elettronico o comunicate a terzi, dopo il loro temporaneo monitoraggio in un circuito di controllo.

  • Garante 21 ottobre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 80 [doc. web n. 42288]

La legge n. 675/1996 definisce "dato personale" qualunque informazione relativa a persone identificate o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. Ne consegue che debbono essere considerati dati di carattere personale anche le registrazioni effettuate mediante l´uso di telecamere che, per l´ampiezza dell´angolo visuale, la qualità degli strumenti, o altre caratteristiche della ripresa, pur non rendendo direttamente identificabili in maniera chiara ed univoca le persone inquadrate, ne permettano l´identificazione attraverso il collegamento con altre fonti conoscitive, quali foto segnaletiche, identikit o archivi di polizia contenenti immagini.

  • Garante 21 ottobre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 80 [doc. web n. 42288]

Le registrazioni effettuate mediante l´uso di telecamere non contengono sempre e necessariamente dati di carattere personale, in quanto la distanza, l´ampiezza dell´angolo visuale e la qualità degli strumenti possono non rendere identificabili le persone inquadrate; comunque, ciò non esclude l´applicazione della normativa sulla tutela della riservatezza, in quanto l´art. 1 della legge n. 675/1996 definisce "dato personale" qualunque informazione relativa a persone identificate o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (ad esempio, attraverso il collegamento con altre fonti conoscitive quali foto segnaletiche, identikit o archivi di polizia contenenti immagini).

  • Garante 17 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 73 [doc. web n. 40041]
  • Garante 7 marzo 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 76 [doc. web n. 30987]

La legge n. 675/1996 è applicabile anche ai trattamenti di immagini effettuati attraverso sistemi di videosorveglianza, a prescindere dalla circostanza che le informazioni siano registrate in un archivio elettronico o comunicate a terzi dopo il temporaneo monitoraggio in un circuito di controllo.

  • Garante 17 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 73 [doc. web n. 40041]
  • Garante 7 marzo 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 76 [doc. web n. 30987]

Le regole della disciplina sul trattamento dei dati personali poste dalla legge n. 675/1996 sono applicabili anche alle immagini ed ai suoni, qualora le apparecchiature che li rilevano permettano di identificare, in modo diretto o indiretto, i soggetti interessati.

  • Garante 29 novembre 2000, in Bollettino n. 14/15, pag. 28 [doc. web n. 31019]

Anche le fotografie, ove reso possibile dalla loro specificità, possono contenere dati personali ai sensi dell´art. 1 della legge n. 675/1996 e possono essere quindi oggetto delle tutele previste dall´art. 13 della legge.

  • Garante 4 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, pag. 23 [doc. web n. 41119]

L´interessato che, nell´esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996, richieda al titolare del trattamento (nella specie una società assicurativa) il rilascio di copia delle fotografie scattate a seguito di un sinistro e riproducenti lo stato dei luoghi, è gravato dall´onere di dimostrare che nella documentazione fotografica siano riportate informazioni che possano essere considerate alla stregua di suoi dati personali ai sensi dell´art. 1, comma 2, lett. c) della legge.

  • Garante 8 novembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 67 [doc. web n. 38909]

Le immagini di una persona acquisite con un impianto di videosorveglianza costituiscono dati personali ai sensi dell´art. 1, comma 2, lett. c), della legge n.. 675/1996, con conseguente possibilità per l´interessato di proporre l´istanza di cui all´art. 13 della legge nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento.

  • Garante 19 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 40 [doc. web n. 40085]

Le immagini riprodotte nelle fotografie, allorché si riferiscano a persone fisiche identificate o identificabili, costituiscono dati personali; pertanto, esse possono formare oggetto di trattamento a prescindere dalla circostanza della loro visione.

  • Garante 16 maggio 2002, in Bollettino n. 28, pag. 34 [doc. web n. 1064753]

La disciplina sulla protezione dei dati personali trova applicazione anche ai trattamenti effettuati da una società attraverso l´inserzione, su un proprio sito web, di alcune fotografie sviluppate dalla società stessa e previamente ricevute da fotonegozianti cui si siano rivolti singoli clienti (cd. servizio photosìonline).

  • Garante 16 maggio 2002, in Bollettino n. 28, pag. 34 [doc. web n. 1064753]

Anche i contenuti delle registrazioni di conversazioni telefoniche intercorse con un istituto di credito al fine di effettuare ordini di acquisto di pacchetti azionari costituiscono dati personali dell´interessato, cui questi ha diritto di accedere, ove ancora conservati dalla banca.

  • Garante 19 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 5 [doc. web n. 1065269]

La raccolta, l´utilizzo e la diffusione a mezzo stampa di fotografie riferite all´interessato configurano un trattamento di dati personali, che possono essere costituiti anche da immagini, cui si applica la relativa normativa posta dalla legge e dal codice deontologico inerente al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato sulla G. U. del 3 agosto 1998, n. 179).

  • Garante 19 dicembre 2002 [doc. web n. 1067167]

Anche le fotografie possono contenere dati personali. Tali informazioni debbono essere considerate "comuni" allorché dalle immagini non possano ricavarsi elementi che rimandino, anche in modo indiretto, alla categoria dei c.d. "dati sensibili".

  • Garante 26 marzo 2003 [doc. web n. 1053753]

Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003

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