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19/12/2018 Trattamento dati personali per scopi storici - Impegno di riservatezza degli archivisti

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

Provvedimento del 19 dicembre 2018

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Allegato 1

Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica

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Capo II - Disposizioni generali per gli archivisti e liceità dei relativi trattamenti

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Art. 6. Impegno di riservatezza

1. Gli archivisti si impegnano a:

a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l´archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria attività professionale, è soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;

b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell´esercizio delle proprie attività.

2. L´archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attività.

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Fonte: Autorità Garante

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