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03/02/2020 Strumenti giuridicamente vincolanti tra autorita' pubbliche (art. 46, par. 2, lett. a GDPR)
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Strumenti giuridicamente vincolanti tra autorità pubbliche (art. 46, par. 2, lett. a GDPR)

I trasferimenti possono essere effettuati anche da autorità pubbliche o da organismi pubblici verso altre autorità pubbliche o organismi pubblici, o nei confronti di organizzazioni internazionali con analoghi compiti o funzioni, stabiliti in Paesi terzi. In tal caso i dati personali possono essere trasferiti:

  • sulla base di uno «strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva» (art. 46, par. 2, lett. a) del Regolamento UE 2016/679), quale un accordo amministrativo, di natura internazionale e di ambito bilaterale o multilaterale, ovvero
  • previa autorizzazione dell’autorità di controllo competente, mediante «disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra autorità pubbliche o organismi pubblici che comprendono diritti effettivi e azionabili per gli interessati» (art. 46, par. 3, lett. b) del Regolamento UE 2016/679), quali ad esempio i protocolli d’intesa.

La prima autorizzazione ai sensi dell’art. 46, par. 3, lett. b), è stata resa dal Garante alla CONSOB il 23 maggio 2019 per sottoscrivere un accordo amministrativo per il trasferimento di dati personali tra le autorità di vigilanza finanziaria dello Spazio economico europeo (SEE) e le autorità di vigilanza finanziaria al di fuori del SEE (doc. web n. 9119857).

Fonte: Garante Privacy

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