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27/04/2016 Considerando 80 GDPR - Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)

CONSIDERANDO 80

Quando un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione tratta dati personali di interessati che si trovano nell'Unione e le sue attività di trattamento sono connesse all'offerta di beni o alla prestazione di servizi a tali interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato, o al controllo del loro comportamento, nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione, è opportuno che tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento designi un rappresentante, tranne se il trattamento è occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali o il trattamento di dati personali relativi alle condanne penali e ai reati, ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento, o se il titolare del trattamento è un'autorità pubblica o un organismo pubblico.

Il rappresentante dovrebbe agire per conto del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e può essere interpellato da qualsiasi autorità di controllo. Il rappresentante dovrebbe essere esplicitamente designato mediante mandato scritto del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ad agire per conto di questi ultimi con riguardo agli obblighi che a questi derivano dal presente regolamento.

La designazione di tale rappresentante non incide sulla responsabilità generale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del presente regolamento. Tale rappresentante dovrebbe svolgere i suoi compiti nel rispetto del mandato conferitogli dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, anche per quanto riguarda la cooperazione con le autorità di controllo competenti per qualsiasi misura adottata al fine di garantire il rispetto del presente regolamento. Il rappresentante designato dovrebbe essere oggetto di misure attuative in caso di inadempienza da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

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