EntiOnLine
Categorie
indietro
07/05/2019 Anagrafe-Indicazione "padre" e "madre" sulla Cie

RELAZIONE 2018: La documentazione anagrafica

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

4.3.1. Indicazione “padre” e “madre” sulla Cie

Il Ministero dell’interno ha richiesto il parere del Garante su un decreto con il quale si intendeva apportare modifiche al d.m. 23 dicembre 2015, recante “Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica”, consistenti nell’inserimento, nella disposizione relativa alle modalità di presentazione della richiesta della carta di identità elettronica per il minore da parte dei genitori e nell’allegato che disciplina le informazioni da riportare sul documento, delle parole “padre” e “madre”, in luogo di “genitori”. Il Ministero, a fronte delle modifiche proposte, ha rappresentato la necessità di un adeguamento alla normativa sullo stato civile, in particolare al decreto del 23 dicembre 2015 per quanto attiene alla “qualificazione dei soggetti legittimati a presentare agli ufficiali d’anagrafe la richiesta di emissione del documento elettronico in favore di minori di età”, in un contesto di complessiva coerenza nell’esercizio delle funzioni statali delegate. L’Autorità, considerato che la situazione giuridica soggettiva che rileva nella fattispecie interessata dall’intervento normativo è la titolarità della responsabilità genitoriale o della potestà tutoria, ha evidenziato che la modifica proposta avrebbe introdotto, ex novo, profili di criticità nei casi in cui la richiesta della carta di identità, per un minore, fosse presentata da figure esercenti la responsabilità genitoriale che non fossero esattamente riconducibili alla specificazione terminologica “padre” o “madre”. Ciò, in particolare, nei casi in cui la responsabilità genitoriale e la successiva trascrizione nei registri dello stato civile consegua a una pronuncia giurisdizionale (sentenza di adozione in casi particolari, ex art. 44, l. n. 184/1983, trascrizione di atti di nascita formati all’estero, riconoscimento in Italia di provvedimento di adozione pronunciato all’estero, rettificazione di attribuzione di sesso, ex legen.164/1982) oppure sia effettuata direttamente dal Sindaco, senza necessità di ricorso all’autorità giudiziaria. In tali ipotesi, la modifica ipotizzata non contemplerebbe la possibilità di una richiesta congiunta della carta di identità per il minore (valida per l’espatrio) da parte di figure genitoriali non esattamente riconducibili alla specificazione terminologica “padre” o “madre” e, di conseguenza, l’esercizio del diritto potrebbe essere impedito dall’ufficio – in violazione di legge – oppure essere subordinato a una dichiarazione, non corrispondente alla realtà, da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale. All’atto della richiesta del documento di identità del minore, la sostituzione terminologica proposta potrebbe imporre ai dichiaranti il conferimento di dati inesatti o di delicate informazioni non necessarie di carattere personale, arrivando in alcuni casi a escludere il rilascio del documento a fronte di dichiarazioni non corrispondenti alla situazione di fatto derivante dalla particolare composizione del nucleo familiare. Infine, come anche osservato dal Ministero nella relazione illustrativa, il documento di identità deve riportare i dati anagrafici come risultanti dalla relativa scheda anagrafica tenuta dal comune di residenza, conformi ai rispettivi elementi degli atti dello stato civile e, in particolare, alla disciplina degli atti di nascita riferita alla madre ed al padre nonché dei relativi registri. Nella procedura prevista per il rilascio della carta di identità, la verifica della correttezza dei dati e della sussistenza della responsabilità genitoriale (o della potestà tutoria) è oggetto di uno specifico accertamento da parte del funzionario comunale preposto, per quanto attiene alla loro corrispondenza con quanto risulta nei registri anagrafici e di stato civile. Per tali ragioni, l’Autorità nel rilasciare il parere nei termini sopra indicati, ha richiamato l’attenzione del Ministero sulla necessità che le norme che disciplinano il rilascio della carta di identità elettronica debbano essere idonee ad assicurare l’esattezza dei dati verificati dall’ufficiale di stato civile nei relativi registri (provv. 31 ottobre 2018, n. 476, doc. web n. 9058965).

Fonte: Garante - Relazione 2018

Banca dati