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29/12/2005 Enti locali: ulteriori indicazioni sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari - 29 dicembre 2005 - Dati sulla salute trattati da comuni e comunita' montane nelle attivita' di protezione civile
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. XXX, presidente, del dott. XXX, vice presidente, del dott. XXX e del dott. XXX, componenti, e del dott. XXX, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti e, in particolare, l´allegato A) recante l´elenco degli enti locali che hanno chiesto al Garante di esprimere un ulteriore parere in tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari non considerati negli schemi tipo già esaminati dall´Autorità;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il prof. XXX;


CONSIDERATO:

1. Premessa
Di recente (in data 7, 21 settembre e 19 ottobre 2005) il Garante ha espresso parere favorevole sugli schemi tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposti, rispettivamente, dall´XXX per le province, dall´XXX per i comuni, nonché dall´XXX per le comunità montane. Pertanto, qualora adottino i propri atti regolamentari in conformità a tali schemi tipo, gli enti locali non devono richiedere all´Autorità un ulteriore parere specifico per poter trattare dati sensibili e giudiziari (cfr. art. 20, comma 2, del Codice).

Alcune amministrazioni locali, in relazione alla specifica attività svolta, intendono però utilizzare dati sensibili o giudiziari in altri casi non considerati, oppure mediante altre operazioni di trattamento, che non sono stati parimenti sottoposti all´esame del Garante dalle predette associazioni. Sono quindi pervenute a questa Autorità ulteriori specifiche richieste di parere su schemi di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposti da province, comuni e comunità montane (artt. 4, comma 1, lett. d) ed e) e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice).

Tali richieste di parere, evidenziano questioni comuni e sono pertanto esaminate congiuntamente con il presente parere.

OSSERVA:

2. Dati sulla salute trattati da comuni e comunità montane nelle attività di protezione civile
Comuni e comunità montane hanno rappresentato la necessità di trattare dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati anche nell´ambito delle competenze che la legge demanda loro in materia di protezione civile.

Valutate le circostanze che sono state rappresentate appare lecito che comuni e comunità montane trattino informazioni idonee a rivelare lo stato di salute di cittadini per lo svolgimento delle competenze che la legge demanda loro in materia di protezione civile.

I dati potranno essere raccolti su iniziativa degli interessati, ovvero presso altri soggetti pubblici o privati, e potranno essere trattati in forma sia cartacea, sia telematica, in particolare a fini di programmazione dei piani di emergenza o per dare attuazione, in caso di calamità, ai piani di evacuazione (art. 73, comma 2, lett. h), del Codice; art. 108 d.lg. 31 marzo 1998, n. 112; art. 6 legge 24 febbraio 1992, n. 225).

Sui dati potranno essere eseguite solo le operazioni ordinarie di trattamento elencate nello schema tipo dell´Anci. Le medesime informazioni potranno essere comunicate solo ai soggetti coinvolti nelle azioni di intervento, in particolare alle associazioni di volontariato operanti nella protezione civile, alle aa.ss.ll., al Dipartimento della protezione civile, a competenti prefetture, a province e regioni.

I dati utilizzati e le operazioni del trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi (art. 22, comma 3, del Codice).

In conclusione, il Garante esprime parere favorevole alle richieste di parere degli enti di cui al menzionato allegato A) a condizione che siano rispettate le predette indicazioni in ordine ai tipi di dati e di operazioni riportate nei punti da 2 a 6, cui le amministrazioni richiedenti sono tenute a conformarsi.

Qualora altri enti locali diversi da quelli di cui all´allegato A), in relazione alla specifica attività svolta, intendano trattare i dati sensibili o giudiziari oggetto del presente provvedimento, essi potranno adottare o integrare i propri atti regolamentari al fine di poter effettuare lecitamente tali trattamenti di dati senza dover chiedere singolarmente all´Autorità il parere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, sempreché il trattamento ipotizzato sia attinente e conforme alle indicazioni fornite con il presente parere.


TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1. ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 2, e 154, comma 1, lett. g), del Codice, esprime parere favorevole sugli schemi di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari delle province, dei comuni e delle comunità montane di cui all´allegato A) in atti, nei limiti delle tipologie di dati sensibili e giudiziari identificati, nonché delle operazioni eseguibili, indispensabili per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico, a condizione che siano rispettate le indicazioni fornite nei punti da 2 a 6 del presente parere, concernenti le attività in materia di:

a. protezione civile, in relazione al trattamento da parte di comuni e comunità montane delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute di cittadini a fini di programmazione dei piani di emergenza o per dare attuazione, in caso di calamità, a piani di evacuazione;

b. onorificenze e ricompense, in relazione al trattamento da parte di comuni e province di dati idonei a rivelare l´origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l´adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, patologie attuali o pregresse, nonché i dati giudiziari;

c. agevolazioni tributarie o di utilizzo di fondi per interventi relativi ad edifici di culto, nonché a sedi di partiti ed associazioni, in relazione al trattamento da parte di comuni, in aggiunta a quanto previsto nella scheda 20 dello schema tipo di regolamento per i comuni, anche di dati idonei a rivelare convinzioni religiose, filosofiche, politiche o di altro genere;

d. attività ricreative, di promozione della cultura e dello sport e di occupazione del suolo pubblico, in relazione al trattamento da parte di enti locali di dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali o di altro genere;
e. iscrizione ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato in relazione al trattamento da parte di comuni di dati idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche, di altro genere o sindacali, nonché i dati giudiziari;

2. delibera altresì che gli altri enti locali, diversi da quelli di cui all´allegato A), che in relazione alla specifica attività svolta intendano trattare i dati sensibili o giudiziari oggetto del presente provvedimento, potranno adottare o integrare i propri atti regolamentari al fine di poter lecitamente effettuare tali trattamenti di dati senza dover chiedere singolarmente all´Autorità il parere ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21, comma 2, del Codice, sempreché il trattamento ipotizzato sia attinente e conforme alle indicazioni fornite con il presente parere.


ALLEGATO A)
al parere del 29 DICEMBRE 2005

Recante l´elenco degli enti locali che hanno chiesto al Garante di esprimere un ulteriore parere in tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari non considerati negli schemi tipo già esaminati dall´Autorità.


a) Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute nel quadro delle attività svolte dai comuni e dalle comunità montane in materia di protezione civile
44195 – Comune di XXX
44158 – Comune di XXX
44159 – Cornate di XXX
44154 – Comune di XXX
44161 – Comune di XXX

Fonte: Garante della Protezione dei Dati

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