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31/12/2014 La videosorveglianza in ambito privato
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Garante - Realazione 2014

Come attestato dalle numerose segnalazioni, nonché dalle diverse istanze di verifica preliminare, la videosorveglianza resta tra gli ambiti più seguiti dall’opinione pubblica. Per ciò che concerne in particolare le segnalazioni e i reclami, si può osservare che, oltre alle tematiche più consuete, riguardanti comunicazioni relative ad impianti di videosorveglianza istallati in asserita violazione dei principi sanciti dal Codice ed in particolare del provvedimento di carattere generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (doc. web n. 1712680), sono emersi nuovi profili relativi all’utilizzo delle telecamere per nuove esigenze (controllo di minori negli asili, finalità di ricostruzione di sinistri a scopi assicurativi, etc.) anche attraverso l’uso di nuove apparecchiature di ripresa messe a disposizione dall’evoluzione tecnologica (ad es., i droni dotati di videocamere e le cd. dashcam). Di qui la necessità di predisporre un aggiornamento del citato provvedimento generale in materia di videosorveglianza del 2010, attività che sarà completata presumibilmente nel corso del presente anno anche tenendo anche conto della recente sentenza della CGUE (11 dicembre 2014, causa C-212/13, František Ryneš c. Ú ad pro ochranu osobních údaj, doc. web n. 3845146). Quest’ultima, nel fornire un’interpretazione autentica della nozione di “esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico” in relazione all’utilizzo da parte di una persona fisica di videocamere installate in corrispondenza della propria abitazione per proteggere i beni, la salute e la vita dei proprietari della medesima e tale tuttavia da sorvegliare anche lo spazio pubblico prospiciente, con registrazione continua delle immagini riprese, influenzerà le future determinazioni dell’Autorità, specie in merito all’individuazione delle ipotesi rientranti nella clausola di esclusione dal novero del trattamento di dati personali di cui all’art. 5, comma 3, del Codice. Per ciò che riguarda, invece, le istanze di verifica preliminare, vale rilevare che tutte hanno riguardato la richiesta di allungare i tempi di conservazione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza oltre i sette giorni (previsti in termini generali dal citato provvedimento del 2010) al fine di rafforzare sostanzialmente gli standard di sicurezza di determinati ambiti produttivi. In genere, si è trattato di imprese che operano nel campo della produzione di strumenti di precisione o nei settori della logistica e dei trasporti intermodali di merci (ivi compresa l’effettuazione di tutte quelle attività che riguardano le importazioni ed esportazioni dei prodotti e le relative pratiche doganali). Tutte le richieste hanno avuto un esito favorevole da parte del Garante (v. provv.ti 30 gennaio 2014, n. 40, doc. web n. 3017416; 13 marzo 2014, n. 121, doc. web n. 3117736 e 18 settembre 2014, n. 409, doc. web n. 3457674), il quale le ha valutate tenendo in considerazione non solamente i parametri di sicurezza previsti dalle normative internazionali, comunitarie e nazionali, soprattutto in materia doganale e nel settore dell’aviazione civile, ma valorizzando anche i requisiti previsti da alcuni sistemi di certificazione volontaria che, benché non vincolanti, sono comunemente considerati nei settori di riferimento come standard per garantire al meglio, ad esempio, la sicurezza nella fornitura di prodotti o nella prestazione di servizi ad alto contenuto tecnologico, nonché la migliore gestione dei centri logistici e delle merci ivi custodite.

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