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31/12/2016 La videosorveglianza in ambito privato
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Garante - Relazione 2016

Numerose sono state le segnalazioni ed i reclami pervenuti in materia di videosorveglianza, sia con riguardo alle tematiche più consuete, relative all’installazione di impianti in violazione dei princìpi sanciti dal d.lgs. n. 196/2003 ed in particolare del provvedimento di carattere generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (doc. web n. 1712680), sia in relazione all’impiego delle telecamere connesso a nuove esigenze o a nuove possibilità determinate dal costante sviluppo tecnologico del settore. È, inoltre, proseguito l’afflusso di istanze di verifica preliminare, in taluni casi, volte ad ottenere la conservazione delle immagini raccolte attraverso sistemi di videosorveglianza oltre il termine massimo di sette giorni individuato in termini generali, in applicazione del principio di proporzionalità del trattamento, dal citato provvedimento in materia di videosorveglianza (di regola al fine di rafforzare il livello di sicurezza di siti di particolare delicatezza), in altri casi, aventi ad oggetto l’istallazione di cd. sistemi intelligenti di videosorveglianza nonché l’utilizzo di telecamere per finalità diverse da quelle più strettamente legate alla sicurezza, tra cui il perseguimento di finalità di marketing e antifrode. A quest’ultimo riguardo, per la prima volta è stata autorizzata l’istallazione di impianti per la rilevazione di persone a fini di marketing da parte di un istituto bancario (provv. 21 gennaio 2016, n. 13, doc. web n. 4806740). Di seguito si dà conto di alcuni provvedimenti significativi emanati dall’Autorità, all’esito di procedure di verifica preliminare ai sensi dell’art. 17 del Codice, che possono costituire un valido punto di riferimento per operatori economici che intendessero istallare impianti di ripresa conformi alle caratteristiche risultanti dai provvedimenti medesimi. Con provvedimento del 7 aprile 2016, n. 159 (doc. web n. 5063704), l’Autorità ha anzitutto accolto la richiesta presentata da alcune società che “svolgono attività di raccolta di gioco a mezzo di apparecchiature videoterminali (vlt) e di raccolta di denaro per conto dello Stato e/o del concessionario della rete telematica dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato”, al fine di conservare sino a 15 giorni le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza installati presso 17 sale da gioco gestite dalle stesse e ubicate in diverse regioni italiane. Tale decisione trova giustificazione nell’esigenza di tutela del patrimonio aziendale vista la necessità delle società di rispettare dei tempi tecnici minimi (stimati in non meno di 10/15 giorni) per eseguire più efficaci controlli sul denaro e sulle apparecchiature presenti in sala nonché per visionare le immagini registrate dalle varie telecamere (al fine di prevenire la commissione di illeciti, specie con riferimento agli ammanchi di denaro). Ciò, tenendo conto dei tempi e delle modalità di lavoro degli addetti al servizio portavalori e di quelli operanti presso le “sale conta”. Con provvedimento 6 luglio 2016, n. 292 (doc. web n. 5411269), l’Autorità ha poi autorizzato una società che svolge un’attività di vendita, stoccaggio e movimentazione di prodotti petroliferi all’utilizzo di un sistema di videosorveglianza cd. intelligente basato su motion detection associato ad un meccanismo di rilevazione targhe, ritenendolo conforme ai princìpi posti dagli artt. 3 e 11 del Codice in ragione della particolare vulnerabilità del sito videosorvegliato, sia rispetto al possibile rischio di azioni terroristiche sia in relazione ai possibili rischi per l’incolumità della popolazione circostante e per l’ambiente in caso di incidente. Il Garante ha anche accolto la richiesta di estensione, fino a 30 giorni, dei tempi di conservazione delle immagini presentata da una società che sviluppa progetti e realizzazioni ad alta tecnologia per le Forze armate e che, in ragione di tali produzioni, ha ricevuto il Nulla osta di sicurezza industriale (NOSI), secondo quanto previsto dal d.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5 recante disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate ed a diffusione esclusiva. L’Autorità, considerati gli elevati standard di sicurezza che devono essere garantiti dalla società e che sono previsti dalle procedure per il rilascio del NOSI ha, pertanto, autorizzato la richiesta di allungamento dei tempi di conservazione delle immagini formulata dalla società (provv. 17 marzo 2016, n. 128, doc. web n. 4933452). Infine, con un altro provvedimento (provv. 10 novembre 2016, n. 462, doc. web n. 5856462), il Garante ha accolto la richiesta di verifica preliminare presentata da una società specializzata nella creazione, produzione e distribuzione di tessuti e accessori per il settore dell’alta moda, per l’abilitazione di un sistema di videosorveglianza cd. intelligente costituito da telecamere dotate di funzionalità di elaborazione in automatico delle immagini acquisite, di rilevazione di determinati movimenti potenzialmente sospetti e di attivazione di allarmi nel caso sia rilevato l’abbandono di oggetti sospetti.

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