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31/12/2015 Il trattamento di dati personali nella gestione del rapporto di lavoro
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La protezione dei dati personali nel rapporto di lavoro pubblico e privato

L’Autorita' continua a ricevere segnalazioni e reclami relativi a forme di conoscibilita' di informazioni personali riferite al personale oppure alle modalita' di circolazione delle stesse all’interno delle amministrazioni. In particolare, oggetto di verifica sono state le comunicazioni, tramite inoltro di una e-mail al personale docente e non docente di un Ateneo, nonchè la successiva diffusione, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Universita', di un documento che conteneva dati personali riguardanti emolumenti erogati in favore di alcuni dipendenti nominativamente indicati; il documento dava conto di presunte irregolarita' nella gestione delle risorse economiche. Premesso che il datore di lavoro pubblico può trattare i dati personali dei lavoratori nei limiti in cui ciò sia necessario per la corretta gestione del rapporto di lavoro (cfr. le indicazioni gia' fornite in via generale con le Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalita' di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, adottate con provv. del 14 giugno 2007, n. 161, doc. web n. 1417809), il Garante ha ritenuto, sulla scorta di precedenti in materia che – impregiudicati i profili in ordine alla regolarita' sul piano contabile delle erogazioni effettuate –, il personale destinatario della comunicazione elettronica non aveva titolo alcuno per venire a conoscenza dei dati in questione relativi ai colleghi (artt. 3 e 11, comma 1, lett. d ), del Codice). Sarebbe stato quindi rispettoso del diritto alla dignita', riservatezza e alla protezione dei dati di ciascuno degli interessati provvedere a comunicazioni individualizzate. E' stato pertanto dichiarato illecito il trattamento dei dati personali per effetto delle modalita' comunicative utilizzate (inoltro a tutto il personale dell’Ateneo di una e-mail recante in allegato il cit. documento) per violazione degli artt. 11, comma 1, lett. a) e 19, comma 3, del Codice, vietandone l’ulteriore eventuale comunicazione (cfr. gia' provv. 2 marzo 2011, n. 89, doc. web n. 1802433 e, sul punto, provv. 20 dicembre 2012, n. 431, doc. web n. 2288474 e provv. 18 luglio 2013, n. 358, doc. web n. 2578201, che, con riguardo a specifici casi, hanno confermato le cit. Linee guida, in particolare, punto 5.2). Con la stessa decisione è stata altresì dichiarata illecita la diffusione di dati personali,contenuti nel medesimo documento, in quanto effettuata in assenza di idonea base normativa (artt. 11, comma 1, lett. a) e 19, comma 3, del Codice) ed è stato vietato al titolare del trattamento l’ulteriore diffusione in internet, tramite il sito web istituzionale, dei dati personali riferiti al personale. La pubblicazione del documento all’interno della sezione amministrazione trasparente del sito web dell’Ateneo, infatti, è stata ritenuta illecita, stante la mancata previsione dell’obbligo di pubblicazione di tale tipologia di dati personali tra quelle puntualmente disciplinate dal legislatore nell’ambito del quadro normativo in materia di trasparenza (in particolare, il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), nè, pertanto è stato ritenuto applicabile, come invece sostenuto dall’Universita', il regime di conoscibilita' stabilito dalla normativa sulla trasparenza e in particolare la previsione concernente l’arco temporale quinquennale di permanenza sul web (di cui all’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 33/2013; sul punto, cfr. introduzione, parte I, punto I e parte II, provvedimento generale n. 243, 15 maggio 2014, doc. web n. 3134436, Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalita' di pubblicita' e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati) (provv. 30 luglio 2015, n. 457, doc. web n. 4278610).

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali - Relazione 2015

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