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30/03/2017 Dati di persone giuridiche

Parere su una istanza di accesso civico - 30 marzo 2017- Registro dei provvedimenti n. 162 del 30 marzo 2017

Massima a cura del Foia - Centro nazionale di competenza

Nel caso di una richiesta di accesso riguardante tutte le “manifestazioni di interesse pervenute al Ministero Infrastrutture e Trasporti (…) inoltrate inviando il proprio curriculum redatto, in ogni suo campo, secondo il modello europeo”, il Garante ha affermato che il relativo accoglimento può arrecare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, anche considerando che nell’avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse era espressamente previsto che non sarebbe stato reso pubblico l’elenco di coloro che avrebbero presentato il proprio curriculum, generando in tal modo delle «ragionevoli aspettative» di riservatezza riguardo al trattamento dei dati personali degli interessati.

La presenza nel curriculum vitae di dati e informazioni dettagliati dei soggetti interessati rende particolarmente difficile, se non impossibile, l’anonimizzazione del documento, con la conseguenza di impedire anche un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013.

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. XX, presidente, della dott.ssa XX, vice presidente, della prof.ssa XX e della dott.ssa XX, componenti e del dott. XX, segretario generale;

Visto l'art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa XX;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile della trasparenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto al Garante il parere previsto dall'art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell'ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di una istanza di accesso civico.

L'istanza di accesso civico aveva a oggetto la richiesta di copia di «Tutte le Manifestazioni di interesse pervenute al Ministero Infrastrutture e Trasporti - all'indirizzo mail XX - in risposta all'avviso "Presidenti della Autorità di Sistema Portuale - Raccolta manifestazioni di interesse" prot. n. XX del XX».

Nella motivazione del provvedimento di diniego è precisato che l'istanza di accesso civico non può essere accolta, «in quanto dall'ostensione degli atti richiesti ne deriverebbe un concreto pregiudizio ai fini della protezione dei dati personali dei soggetti interessati, essendo in essi indicati elementi aventi riflesso diretto sull'identità, sul domicilio, sui recapiti telefonici, sullo stato familiare, sulle attitudini professionali di detti soggetti».

Nel medesimo provvedimento è precisato che l'avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse a «Presidenti della Autorità di Sistema Portuale» prevedeva «l'esclusione della pubblicazione dell'elenco di coloro che hanno presentato il proprio curriculum nell'ambito dell'interpello in argomento, generando in essi ragionevoli aspettative di confidenzialità che l'Autorità nazionale anticorruzione d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, ha ritenuto – come evidenziato nelle "Linee guida" di cui alla delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 – meritevoli di tutela da parte dell'amministrazione detentrice delle informazioni personali».

Nella richiesta di riesame del diniego dell'istanza di accesso civico si sostiene, fra l'altro, che «il concedere l'accesso generalizzato alle informazioni relative alle esperienze e alle qualificazioni professionali conseguite nei settori dell'economia dei trasporti e portuale dai candidati, nonché alle informazioni relative all'indicazione delle Autorità di sistema portuale per le quali gli stessi abbiano manifestato il proprio interesse, non presenta alcun "concreto pregiudizio ai fini della protezione dei dati personali dei soggetti interessati"».

Dalla documentazione prodotta risulta che nell'avviso per la raccolta delle predetta manifestazioni di interesse era specificato che:

- «Gli interessati possono presentare la manifestazione di interesse inviando il proprio curriculum e specificando, in particolare, le esperienze e qualificazioni professionali conseguite nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, nonché per quali Autorità di sistema portuale intendano presentare la propria manifestazione di interesse. Il curriculum deve essere redatto, in ogni suo campo, in lingua italiana secondo il modello di cv europeo».

- «si precisa che il presente avviso non ha natura concorsuale, ma è pubblicato al solo fine di raccogliere le eventuali manifestazioni di interesse. Pertanto non è prevista alcuna procedura selettiva, non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria, né sarà reso pubblico l'elenco di coloro che avranno presentato il proprio curriculum».

OSSERVA

Per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

La disciplina di settore contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

Ai sensi della predetta normativa l'accesso civico è rifiutato, fra l'altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)).

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, «l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6).

In proposito, l'Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d'intesa con il Garante, ha approvato le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», al cui contenuto, in generale, si rinvia per la valutazione in ordine all'esistenza del pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dalla normativa di settore (cfr., in particolare, il par. 8 intitolato «I limiti derivanti dalla protezione dei dati personali», Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666. Cfr. anche Provvedimento del Garante recante «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico» n. 521 del 15/12/2016, in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807).

Sotto il profilo procedurale, si ricorda che «l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5)

Dagli atti emerge che, contrariamente a quanto previsto dalla citata disposizione, non risulta che i soggetti controinteressati siano stati chiamati a intervenire, impedendo loro, pertanto, di rappresentare l'eventuale opposizione (cfr. Parere n. 50 del 9/2/2017, in www.gpdp.it, doc. web n. 6057812).

Nel merito, si rileva che l'istanza di accesso aveva a oggetto tutte le «Manifestazioni di interesse» pervenute al Ministero Infrastrutture e Trasporti e che tali manifestazioni di interesse potevano essere inoltrate inviando il proprio curriculum redatto, in ogni suo campo, secondo il modello europeo, nel quale andavano specificate «le esperienze e qualificazioni professionali conseguite nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, nonché per quali Autorità di sistema portuale intendano presentare la propria manifestazione di interesse».

Al riguardo, si ricorda che in generale i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo del curriculum vitae sono molteplici e la relativa ostensione può consentire l'accesso, a seconda di come è redatto il cv, a numerosi dati (es.: nominativo, data e luogo di nascita, residenza, telefono, fax, e-mail, nazionalità) e informazioni di carattere personale (es.: esperienze e competenze professionali, istruzione e formazione, competenze personali, competenze comunicative, competenze organizzative e gestionali, pubblicazioni, presentazioni, progetti, conferenze, seminari, riconoscimenti e premi, appartenenza a gruppi/associazioni, referenze, menzioni, corsi, certificazioni, ecc.), che per motivi individuali non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei, e la cui ostensione – in relazione ai casi e al contesto in cui possono essere utilizzate da terzi – può integrare proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Peraltro, nel caso sottoposto all'attenzione del Garante, emerge proprio che nella documentazione oggetto dell'istanza di accesso civico erano presenti anche informazioni di vario tipo, in quanto, come riportato nel riscontro alla predetta istanza fornito dal Ministero, venivano «indicati elementi aventi riflesso diretto sull'identità, sul domicilio, sui recapiti telefonici, sullo stato familiare, sulle attitudini professionali di detti soggetti».

Per tale motivo, non può concordarsi con quanto sostenuto nella richiesta di riesame del diniego all'accesso civico, laddove è sostenuto che «il concedere l'accesso generalizzato alle informazioni relative alle esperienze e alle qualificazioni professionali conseguite nei settori dell'economia dei trasporti e portuale dai candidati, nonché alle informazioni relative all'indicazione delle Autorità di sistema portuale per le quali gli stessi abbiano manifestato il proprio interesse, non presenta alcun "concreto pregiudizio ai fini della protezione dei dati personali dei soggetti interessati"».

Nelle citate Linee guida dell'Anac, è riportato che «Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di cui all'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l'accesso generalizzato sono considerati come «pubblici» […]» (par. 8).

Inoltre, si ricorda che nelle medesime Linee guida è riportato che «Nel valutare l'impatto nei riguardi dell'interessato, vanno tenute in debito conto anche le ragionevoli aspettative di quest'ultimo riguardo al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, ad esempio nel caso in cui le predette conseguenze non erano prevedibili al momento della raccolta dei dati» (ivi).

Pertanto, in tale quadro, allo stato degli atti e ai sensi della normativa vigente, si ritiene che l'amministrazione, motivando l'esistenza del pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 33/2013, abbia in ogni caso richiamato correttamente le indicazioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC appena ricordate, considerando che – proprio nell'avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse – era espressamente previsto che non sarebbe stato reso pubblico l'elenco di coloro che avrebbero presentato il proprio curriculum, generando in tal modo delle «ragionevoli aspettative» di riservatezza riguardo al trattamento dei dati personali degli interessati al momento della relativa raccolta.

In generale, inoltre, la presenza nel curriculum vitae di dati e informazioni dettagliati dei soggetti interessati rende particolarmente difficile, se non impossibile, l'anonimizzazione del documento, con la conseguenza di impedire anche un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell'art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013.

Rimane, in ogni caso, salva la possibilità per l'istante di accedere alla documentazione richiesta, laddove dimostri l'esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso», ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della trasparenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 30 marzo 2017

Fonte: Garante

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