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09/02/2017 Sanzioni disciplinari

Parere su una istanza di accesso civico - 9 febbraio 2017 - Registro dei provvedimenti n. 50 del 9 febbraio 2017

Massima a cura del Foia - Centro nazionale di competenza

Rinvio a Parere n. 254 del 31 maggio 2017. Procedimenti e Sanzioni disciplinari

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. XX, presidente, della dott.ssa XX, vice presidente, della prof.ssa XX e della dott.ssa XX, componenti e del dott. XX, segretario generale;

Visto l'articolo 5, comma 7, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'articolo 154, comma 1, lett. g) del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. XX;

PREMESSO

Con la nota prot. n. YY del ZZ in atti, il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Ordine degli Avvocati di XX ha chiesto al Garante il parere previsto dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell'ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego del Consiglio dell'Ordine di una istanza di accesso civico.

Il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione ha rappresentato al Garante che la richiesta di accesso civico aveva a oggetto «tutti gli atti» relativi a un «procedimento disciplinare» concluso nei confronti di un avvocato iscritto all'Ordine.

Lo stesso ha evidenziato che il Consiglio dell'Ordine aveva riscontrato la citata richiesta di accesso civico rappresentando che «l'art. 5 del D. Lgs. come modificato dal D. Lgs. 97/2016 configura un diritto di accesso speciale qualificato "accesso civico" ed ha ad oggetto esclusivamente documenti, informazioni o dati soggetti all'obbligo di pubblicazione da parte della P.A.; considerato che il procedimento disciplinare svolto presso l'Ordine ed i relativi atti procedurali non rientrano sicuramente tra quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione ai fini della trasparenza e, in particolare sono atti riservati a tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento e, in particolare dell'avvocato iscritto; rilevato che tale diritto alla riservatezza deve essere considerato prevalente rispetto al diritto di accesso civico invocato dal richiedente; delibera il rigetto dell'istanza».

OSSERVA

Per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

La disciplina di settore contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 prevede che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

La medesima normativa sancisce che l'accesso civico è rifiutato «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)) e che «l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5).

Al riguardo, si ricorda che, ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, «l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6). In proposito, l'Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d'intesa con il Garante, ha approvato le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666, cfr. anche Provvedimento del Garante recante «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico» n. 521 del 15/12/2016, in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807).

In tale quadro, allo stato degli atti e ai sensi della normativa vigente, considerando peraltro che «Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico […] sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7» (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013), l'amministrazione è tenuta a verificare – previa in ogni caso comunicazione al soggetto controinteressato ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 33/2013 – se l'accesso civico debba essere rifiutato «per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 1, lett. a)) seguendo, a tale scopo, le indicazioni già fornite nelle citate Linee guida dell'ANAC, adottate d'intesa con il Garante, al cui contenuto, pertanto, si rinvia integralmente (cfr., in particolare, il par. 8 intitolato «I limiti derivanti dalla protezione dei dati personali»).

Nel caso in esame si ravvisa, in primo luogo, un difetto procedimentale in quanto, contrariamente a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 33/2013, il controinteressato non è stato chiamato ad intervenire, impedendogli, pertanto, di rappresentare la sua eventuale opposizione.

In secondo luogo – sia pur sulla base della sola documentazione fornita – la stessa natura disciplinare del procedimento ai cui atti si intende accedere sembrerebbe suscettibile di determinare, nel caso di accoglimento dell'istanza, quel "pregiudizio concreto" al diritto alla protezione dei dati personali tale da legittimarne il diniego, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013. Del resto, gli atti del procedimento disciplinare sono, salvo specifiche eccezioni, preclusi all'accesso "documentale" ai sensi della legge n. 241/90 e della relativa normativa di attuazione, proprio in considerazione della particolare incidenza dell'ostensione di tali atti sulla riservatezza dei rispettivi interessati.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Ordine degli avvocati di XX ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013.

Roma, 9 febbraio 2017

Fonte: Garante

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