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31/12/2014 L'attivita' fiscale e tributaria
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EÃŒ€ stato definito un reclamo concernente un trattamento di dati personali effettuato dall’Agenzia delle entrate di Latina nell’ambito di un accertamento tributario. Ritenuto il prezzo dichiarato in atti non congruo in relazione alle quotazioni della banca dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi), l’Agenzia notificava ad un soggetto terzo un avviso di rettifica e liquidazione, che riportava in motivazione informazioni personali relative alla reclamante (ed in particolare che la stessa, dante causa dell’immobile in questione, non si era presentata a fornire dati e notizie relativamente ai rapporti finanziari, al fine di giustificare l’ammontare del saldo passivo di tali movimentazioni). L’istruttoria ha evidenziato che le indagini bancarie effettuate dalla menzionata Agenzia erano necessarie per acquisire elementi probatori utili a ricostruire il corrispettivo dichiarato nell’atto di cessione del fabbricato, che rilevava uno scostamento superiore al 50% alle rilevazioni della banca dati Omi e che la motivazione dell’avviso di liquidazione, di conseguenza, doveva evidenziare le informazioni reperite a seguito delle predette indagini finanziarie al fine di sostenere la pretesa tributaria. Tanto premesso, l’Ufficio ha ritenuto leciti e conformi ai prin- cipi di pertinenza e non eccedenza, i trattamenti di dati personali effettuati dall’Agenzia delle entrate. Con riferimento alla tipologia dei dati personali riportati nella motivazione dell’atto, la normativa di settore prevede, infatti, che l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta “deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato” e che “l’accertamento eÃŒ€ nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma” (art. 52, comma 2, d.P.R. n. 131/1986). Infine, data la natura solidale dell’obbligazione tributaria in questione (art. 57, d.P.R. n. 131/1986, per l’imposta di registro; art. 11, d.lgs. n. 347/1990, per l’imposta ipotecaria e catastale), l’atto di accertamento dell’amministrazione finanziaria poteva essere notificato a ciascuno dei coobbligati, tutti legittimati a conoscerne il contenuto; di conseguenza, eÃŒ€ stata ritenuta lecita la comunicazione dei dati della reclamante ai predetti (nota 17 ottobre 2014).

Il Garante, su richiesta del Consiglio di Stato, ha fornito al Ministero dell’economia e delle finanze un parere sul nuovo schema di Contratto di servizi quadro 2012- 2017, regolante il rapporto per la gestione in house del sistema informativo della fiscalita' tra l’Amministrazione finanziaria nel suo complesso e la Sogei S.p.A., quale suo ente strumentale preposto al settore dell’lnformation and Communication Technology.

Al riguardo, il Garante, vista l’estrema delicatezza dei dati personali trattati nell’ambito del sistema informativo della fiscalita', noncheÃŒ il rilevante valore economico dell’affidamento, ha fornito al Ministero alcune indicazioni relative alle previsioni contrattuali in modo da assicurare all’amministrazione un maggior livello di prestazione relativamente ai servizi aventi un diretto impatto sulla sicurezza e sulla protezione dei dati personali, quali la protezione perimetrale, il rilevamento di intrusioni e il “disaster recovery”. Sono state inoltre fornite indicazioni riguardo ai trattamenti di dati personali che possono avere luogo a seguito dell’adozione di strumenti di filtraggio della c.d. navigazione web (provv. 13 febbraio 2014, n. 68 doc. web n. 3001879).

Fonte: Garante-Relazione 2014

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