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31/12/2014 I trattamenti effettuati presso regioni ed enti locali
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Garante-Relazione 2014

Nel caso di una segnalazione concernente una videoregistrazione di una seduta del consiglio comunale da parte di un consigliere senza aver previamente fornito ai presenti le informazioni di cui all’art. 13 del Codice, eÌ€ stato evidenziato che il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali stabilisce espressamente che gli atti e le sedute del consiglio comunale e delle commissioni sono pubblici, salvi i casi previsti dal regolamento. Pertanto, spetta all’amministrazione comunale introdurre eventuali limiti a detto regime di pubblicitaÌ€, mediante un atto di natura regolamentare (artt. 10 e 38, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Nell’ipotesi in cui sia prevista la possibilitaÌ€ di effettuare le registrazioni video delle sedute del consiglio comunale, si evidenzia la necessitaÌ€ che agli interessati sia fornita, da parte del comune, l’informativa prevista dall’art. 13 del Codice (nota 3 aprile 2014).

L’Ufficio eÌ€ intervenuto in piuÌ€ occasioni a seguito di segnalazioni concernenti le modalitaÌ€ di apertura e protocollazione della corrispondenza indirizzata nominativamente a consiglieri comunali presso il comune di appartenenza. In un caso si trattava di corrispondenza proveniente dalla Soprintendenza dei beni e delle attivitaÌ€ culturali e del turismo, trasmessa in riscontro ad un esposto presentato dallo stesso consigliere comunale. In un altro caso, la consegna di una nota del Ministero dell’interno aperta, protocollata e con la busta spillata, perveniva in risposta ad un quesito del consigliere relativo alla eventuale ineleggibilitaÌ€ di un dipendente dell’unione di comuni alla carica di sindaco di uno degli enti facenti parte dell’unione. In entrambe le occasioni si eÌ€ ritenuta la correttezza delle procedure operative osservate dal personale addetto all’apertura, protocollazione e distribuzione della corrispon- denza in conformitaÌ€ alle specifiche regole stabilite nei manuali di gestione del pro- tocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e dell’archivio, approvati dai predetti comuni. Nei predetti casi, inoltre, la corrispondenza era inerente allo svolgimento delle funzioni istituzionali dei consiglieri comunali e non aveva carat- tere personale, attenendo alla sfera pubblica e alla carica rivestita, e non alla vita pri- vata degli stessi (note 11 giugno e 1° settembre 2014).

Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani

EÌ€ tornata di grande attualitaÌ€ la tematica relativa al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle modalitaÌ€ di controllo delle procedure di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani; cioÌ€ ha richiesto l’intervento dell’Ufficio, il quale, su impulso di cittadini o associazioni di consumatori e di amministratori di condomi- nio, ha ricordato le prescrizioni contenute nel provvedimento generale del 14 luglio 2005 (doc. web n. 1149822).

In particolare, in relazione all’utilizzo di sacchetti trasparenti per la raccolta diffe- renziata cd. porta a porta, eÌ€ stata richiamata l’attenzione sulla prescrizione che considera, in termini generali, non proporzionato l’obbligo di utilizzare un sacchetto trasparente nella raccolta porta a porta, in quanto chiunque si trovi a transitare sul pianerottolo o nell’area antistante l’abitazione puoÌ€ visionare agevolmente il contenuto del sacchetto (note 23 maggio e 4 luglio 2014). In un caso, un comune ha fornito riscontro a quanto richiesto dall’Ufficio, comunicando di aver provveduto a sostituire le forniture dei sacchetti trasparenti utilizzati per la raccolta differenziata.

Sullo stesso argomento, l’Ufficio ha avuto occasione di chiarire in quale caso debba ritenersi applicabile il citato provvedimento del Garante, tenuto conto della diversitaÌ€ delle tipologie di sacchetti e della loro qualificazione (opachi, trasparenti, semi-trasparenti, translucidi): eÌ€ stato, infatti, precisato che il provvedimento gene- rale del 2005, volto a bilanciare il rispetto della disciplina sulla raccolta differenziata e il diritto degli interessati a non subire violazioni ingiustificate della propria sfera di riservatezza, trova applicazione qualora i sacchetti utilizzati nella raccolta porta a porta siano idonei a mostrare il contenuto degli stessi e, in particolare, effetti perso- nali, che sono talvolta relativi ad informazioni concernenti la sfera della salute o di natura politica, religiosa o sindacale degli interessati (nota 2 gennaio 2015).

In un’altra circostanza, invece, non eÌ€ stata ravvisata una violazione della disci- plina in materia di protezione dei dati personali nel caso di un comune che aveva previsto un servizio telefonico per richiedere la raccolta a domicilio di pannolini e pannoloni per incontinenti e portatori di handicap, in quanto tale previsione costituiva una modalitaÌ€ di prelievo dei citati rifiuti attivabile solo a richiesta degli interessati; dalla documentazione in atti, infatti, non risultava che tale servizio gratuito fosse obbligatorio o esclusivo, essendo contemplata la possibilitaÌ€ che i suddetti materiali potessero essere versati nei sacchetti o nei bidoni riservati ai rifiuti appar- tenenti alla tipologia “secco residuo non riciclabile” (nota 23 maggio 2014).

Ad una associazione che segnalava la presunta violazione della normativa in mate- ria di protezione dei dati personali da parte di un comune che imponeva per la raccolta dei rifiuti dei sacchetti contenenti un microchip identificativo, eÌ€ stato ricordato che deve ritenersi lecito fornire agli utenti appositi sacchetti, da utilizzare obbligato- riamente per una determinata tipologia di materiale, dotati di microchip o, eventual- mente, di dispositivi Radio frequency identification (Rfid) collegati ai dati identificativi del soggetto cui il contenitore si riferisce. Tale procedura consente di delimitare l’identificabilitaÌ€ del conferente ai soli casi in cui sia stata accertata la mancata osservanza 4 delle prescrizioni in ordine alla differenziazione. Infatti, al momento dell’apertura del sacchetto, i soggetti preposti alla verifica dell’omogeneitaÌ€ dei materiali inseriti, che
comunque sono tenuti al rispetto della riservatezza, vengono a conoscenza del contenuto, ma non anche, in prima battuta, degli elementi identificativi del soggetto conferente. Invece, i soggetti preposti all’applicazione della sanzione, mediante la decodi- fica del codice a barre o del microchip, acquisiscono il nominativo del soggetto cui il sacchetto si riferisce, solo in relazione alla non conformitaÌ€ del contenuto del sacchetto (cfr. punto 4.c) del citato provvedimento generale) (nota 25 giugno 2014).

L’Ufficio ha altresiÌ€ risposto ad un quesito formulato da una universitaÌ€ in merito alla possibilitaÌ€ di comunicare ad una societaÌ€ partecipata da piuÌ€ comuni che svolge servizi pubblici locali in materia ambientale dati personali di taluni studenti che si ritenevano essere responsabili dell’abbandono di rifiuti sul suolo pubblico a seguito dei festeggiamenti di laurea, in quanto i nomi degli stessi comparivano nei cartelloni esposti durante i suddetti festeggiamenti. In tale circostanza l’Ufficio ha rilevato un principio, giaÌ€ evidenziato nel provvedimento generale del 2005, secondo il quale agli organi addetti al controllo eÌ€ riconosciuta la possibilitaÌ€ di procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora per accertare le violazioni di rispettiva competenza (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689), avendo cura di esercitare tale riconosciuta facoltaÌ€ selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia confe- rito i rifiuti con modalitaÌ€ difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile. Risulterebbe quindi invasiva la pratica di ispezioni generalizzate da parte del personale incaricato (agenti di polizia municipale; dipendenti di aziende muni- cipalizzate) del contenuto dei sacchetti al fine di rinvenire elementi in grado di iden- tificare, presuntivamente, il conferente. L’attivitaÌ€ di ispezione non costituisce strumento di per sé risolutivo per accertare l’identitaÌ€ del soggetto produttore e il tra- sgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nei rifiuti di elementi a lui riconducibili; una eventuale sanzione amministra- tiva irrogata ad un soggetto cosiÌ€ individuato potrebbe quindi risultare erroneamente comminata (cfr. punto 4.d) del provvedimento generale). Pertanto, la societaÌ€ che svolge servizi pubblici locali in materia ambientale puoÌ€ svolgere l’attivitaÌ€ di con- trollo prevista dalla soprarichiamata l. n. 689/1981 nel rispetto dei limiti indicati nel citato provvedimento generale (nota 8 gennaio 2014).

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