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31/12/2015 L'attivita' fiscale e tributaria
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Dichiarazione precompilata

Nel 2015 il Garante ha affrontato la tematica relativa all’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate (cd. precompilata) al fine di assicurare il corretto contemperamento tra la rilevante finalita' di semplificazione degli adempimenti fiscali e le necessarie garanzie per la protezione dei dati personali anche a tutela dei familiari a carico che non intendono far conoscere le proprie spese al soggetto dichiarante.

Con parere 19 febbraio 2015 l’Autorita' si e' espressa favorevolmente in merito allo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale sono state specificate le modalita' tecniche di accesso alla dichiarazione precompilata (n. 95, doc. web n. 3741076). L’Agenzia, pertanto, a seguito di numerosi contatti con l’Ufficio, ha posto in essere una serie di misure tecniche e organizzative volte a prevenire accessi indiscriminati o abusivi ai dati dei contribuenti soprattutto per gli accessi in via telematica da parte di sostituti di imposta, caf e professionisti abilitati. E' stato previsto, in particolare, che il contribuente in possesso delle credenziali per l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate possa accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata, mediante le apposite funzionalita' rese disponibili nell’area autenticata del medesimo sito dei servizi telematici, ovvero utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps. In alternativa, il contribuente puo' conferire apposita delega al proprio sostituto d’imposta, qualora esso presti assistenza fiscale, ovvero ad un caf o ad un professionista abilitato. Piu' precisamente, i predetti sostituti d’imposta, i caf e i professionisti abilitati ricevono in via telematica (accesso offline) dall’Agenzia delle entrate le dichiarazioni precompilate degli assistiti che abbiano conferito apposita delega, formulando una richiesta contenente l’elenco dei codici fiscali di tali contribuenti, con l’indicazione di alcuni dati relativi alla delega ricevuta nonche' di alcune informazioni desunte dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. Inoltre, i caf e i professionisti abilitati, al fine di poter gestire eventuali richieste di assistenza non programmate, possono effettuare, previa acquisizione della delega, la richiesta di una singola dichiarazione precompilata, che in tal caso viene resa disponibile in tempo reale (accesso via web). Viene previsto, altresi', che la richiesta di accesso alle dichiarazioni precompilate sia preceduta dalla digitazione di un codice di sicurezza completely automated public turing test to tell computers and humans apart (captcha), al fine di evitare l’utilizzo di robot per l’accesso ai servizi offerti dall’Agenzia.

In tale quadro, l’Agenzia delle entrate, oltre a svolgere controlli sulle deleghe acquisite e sull’accesso alle dichiarazioni precompilate provvede a richiedere, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identita' indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni precompilate. In tal caso, i sostituti d’imposta, i caf e i professionisti abilitati devono trasmettere i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Una specifica previsione ha riguardato, inoltre, il diritto del contribuente di visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali e' stata resa disponibile la propria dichiarazione precompilata avvalendosi di apposite funzionalita', nonche' consultando il proprio cassetto fiscale, disponibile nell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

L’Autorita', ha altresi' espresso parere favorevole su un altro schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate riguardante l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del Corpo della Guardia di finanza attraverso l’utilizzo delle credenziali personali di accesso alla rete intranet della Guardia di finanza, al fine di consentire a ciascuno di essi di accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata (provv. 2 aprile 2015, n. 194, doc. web n. 3878833).

Spese sanitarie nella dichiarazione precompilata

Con due distinti pareri l’Autorita' e' intervenuta al fine di assicurare la protezione dei dati personali nell’ambito della raccolta dei dati sulle spese sanitarie sostenute nel 2015 per la dichiarazione precompilata 2016 (30 luglio 2015, n. 450, doc. web n. 4160058; 30 luglio 2015, n. 451, doc. web n. 4160102).

Il sistema delineato negli atti sottoposti al parere dell’Autorita', uno schema di decreto del Mef e un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prevede che gli erogatori di servizi sanitari (medici, ospedali, farmacie e altri presiÃŒ€di accreditati) inviino al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) i dati relativi alle prestazioni erogate; nella fase successiva il Mef, una volta ricevuti dall’Agenzia delle entrate i codici fiscali dei cittadini che potranno usufruire della dichiarazione precompilata, rende disponibili alla stessa Agenzia i dati sulle spese sanitarie aggregati per tipologia. I dati che il Sistema TS, fornira' all’Agenzia dal 1 marzo di ogni anno sono quelli delle ricevute di pagamento, degli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie effettuate dal contribuente e dal familiare a carico e quelle dei rimborsi erogati. In particolare, tra le spese rientrano i ticket per l’acquisto di farmaci (anche omeopatici) e le prestazioni fornite nell’ambito del Ssn, i dispositivi medici con marcatura CE e i servizi erogati dalle farmacie come per esempio il test per la glicemia. Inoltre, sono inclusi anche i farmaci per uso veterinario, le prestazioni sanitarie quali la visita medica generica, le spese agevolabili solo a particolari condizioni come le cure termali e altre spese.

In considerazione della delicatezza dei dati trattati, in accordo con il Mef e l’Agenzia delle entrate, il Garante ha individuato specifiche cautele al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei diritti nel rispetto dei princiÃŒ€pi di semplificazione ed efficacia. In particolare, fermi restando i diritti garantiti all’interessato dall’art. 7 del Codice (fra i quali, in particolare, il diritto all’opposizione per motivi legittimi), l’assistito puo' chiedere, a chi eroga il servizio sanitario, di non trasmettere i dati della singola spesa al Mef o, ove gia' trasmessi, ottenere la cancellazione anche di singole spese. Tale opposizione puo' essere esercitata autonomamente anche dalle persone fiscalmente a carico, come il coniuge o i figli (maggiori di sedici anni). Per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2016, l’assistito puo' opporsi alla trasmissione dei dati relativi alla singola prestazione al momento dell’erogazione della stessa chiedendo oralmente al medico, o alla struttura sanitaria, l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria. Limitatamente all’anno di imposta 2015, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2015 e il 31 gennaio 2016, e' stato previsto che l’assistito possa esercitare la propria opposizione richiedendo all’Agenzia delle entrate la cancellazione di una o piu' macro tipologie di spesa dal Sistema TS via telefono, posta elettronica o direttamente presso gli uffici territoriali dell’Agenzia dell’entrate. In caso di spese documentate per mezzo del cd. scontrino parlante, invece, tale opposizione puo' essere esercitata non comunicando, al soggetto che emette lo scontrino, il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria. Inoltre, dal 10 febbraio al 9 marzo 2016 e, in seguito, dal 1 al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema TS, (tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate) l’assistito puo' consultare l’elenco delle spese sanitarie (compresi i farmaci del cd. scontrino parlante) trasmesse e opporsi alla messa a disposizione anche di singole spese all’Agenzia, richiedendone la cancellazione senza ritardo da parte del Sistema TS. Solo i dati trattati dall’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata sono sottoposti a procedura di storicizzazione, al fine di consentire a posteriori le apposite verifiche. I restanti dati saranno cancellati, entro l’anno successivo al periodo di riferimento. Occorre precisare che l’Agenzia delle entrate non puo' accedere al dettaglio delle singole spese sanitarie degli assistiti, ma solo a dati automaticamente aggregati dal Mef in base alle predefinite macro tipologie di spesa (ad es., ticket, farmaco, spese per prestazioni specialistiche). Gli intermediari abilitati (caf e professionisti), previa delega del contribuente, possono accedere unicamente al totale delle spese sanitarie detraibili. In sostanza, quindi, la consultazione in chiaro delle voci relative alle singole spese sanitarie e' consentita esclusivamente all’assistito sul sito web del Sistema TS.

Ad ogni buon conto, il Garante ha costituito un tavolo di confronto con il Mef e l’Agenzia delle entrate per valutare migliorie del sistema a garanzia della tutela dei dati personali dei cittadini interessati, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei familiari a carico maggiorenni che non intendono far conoscere l’ammontare delle proprie spese mediche al familiare dichiarante.

FATCA

Nel 2015 il Garante ha affrontato la tematica relativa all’attuazione in Italia della normativa in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Al riguardo, il Mef ha richiesto un parere all’Autorita' in riferimento allo schema di decreto attuativo dell’Accordo tra Italia e USA, ratificato dall’Italia con la L. 18 giugno 2015, n. 95, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonche' disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l’Italia e altri Stati esteri”. L’Accordo prevede che gli istituti finanziari italiani, raccolgano all’atto di apertura di ogni nuovo rapporto successivo al 1 luglio 2014, specifici dati dei clienti cittadini americani o residenti negli USA per comunicarli, poi, all’Agenzia delle entrate che successivamente li trasferira' all’amministrazione fiscale degli Stati Uniti per finalita' di contrasto all’evasione fiscale. Il contenuto dello schema ha tenuto conto delle indicazioni rese dall’Autorita' all’esito di riunioni e contatti informali con l’amministrazione interessata, volte a completare il testo e a renderlo pienamente conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Il Garante, nel merito, si e' espresso favorevolmente con la raccomandazione di indicare nel preambolo le disposizioni del Codice che rendono lecita la raccolta dei dati da parte degli operatori finanziari e la successiva comunicazione dei dati negli Stati Uniti. In particolare, la raccolta dei dati personali da parte delle predette istituzioni finanziarie e' consentita ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a) del Codice, secondo cui un soggetto privato puo' effettuare un trattamento di dati personali senza il consenso dell’interessato quando sia “necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria”. Il trasferimento dei dati all’estero e' stato considerato invece necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante (art. 43, comma 1, lett. c), da rinvenirsi, nel caso in esame, in quello indicato nell’art. 66 del Codice, in materia tributaria e doganale. E' stato altresi' richiesto di inserire nel preambolo un richiamo alle disposizioni convenzionali vigenti per ricondurre il trattamento dei dati ad esclusive finalita' fiscali e assicurare che le informazioni scambiate possano essere comunicate soltanto alle persone o autorita' incaricate dell’accertamento o della riscossione di imposte e delle decisioni di ricorsi al riguardo (provv. 8 luglio 2015, n. 411, doc. web n. 4160287).

L’Autorita' ha, inoltre, espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, parimenti attuativo del predetto Accordo, che disciplina le modalita' di trasmissione dei dati ai competenti organi degli Stati Uniti d’America, con particolare riferimento all’idoneita' delle misure di sicurezza (parere 23 luglio 2015, n. 438, doc. web n. 4252461).

In materia di comunicazione tra soggetti pubblici di dati personali di carattere fiscale, si segnala la pronuncia della CGUE nel caso Smaranda Bara e a. (sentenza del 1 ottobre 2015, causa C-201/14). Il caso riguardava alcuni cittadini rumeni che contestavano la legittimita', ai sensi della direttiva europea sulla protezione dei dati, della trasmissione delle loro dichiarazioni dei redditi alla Cassa nazionale malattia da parte dell’amministrazione tributaria rumena. Sulla base di tali dichiarazioni, la predetta Cassa nazionale aveva poi richiesto agli interessati il pagamento di contributi previdenziali arretrati. In tale contesto, la Corte ha ritenuto che l’obbligo di trattare lealmente i dati personali (art. 6, direttiva 95/46/CE) richiede che un’amministrazione pubblica informi le persone interessate del fatto che i loro dati saranno trasmessi a un’altra amministrazione che li trattera' in qualita' di destinatario. Inoltre, la Corte ha precisato che, sulla base del diritto europeo, ogni eventuale restrizione all’obbligo d’informativa puo' essere adottata con disposizione legislativa (art. 11, par. 2 direttiva 95/46/CE).

Inoltre, da ultimo, il Garante si e' espresso sullo schema di decreto del Mef in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale avente per oggetto le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione all’Agenzia delle entrate, da parte degli operatori finanziari, delle informazioni relative ai cittadini di altri Stati esteri, raccolte in esecuzione di accordi internazionali ai sensi della cit. L. n. 95/2015 (parere 17 dicembre 2015, n. 661, doc. web n. 4634033). In particolare, l’Autorita' ha richiamato l’attenzione sulla necessita' che siano individuate idonee misure di sicurezza per la raccolta dei dati da parte dell’Agenzia e, una volta trasmesse alle autorita' competenti estere, vengano disciplinate le modalita' di trattamento da parte dell’Agenzia delle informazioni cosi' raccolte e di quelle che saranno ricevute dalle predette autorita' in virtu' degli scambi informativi. Cio', anche al fine di definire il rapporto esistente tra tali informazioni e quelle dell’archivio dei rapporti finanziari contenuto nell’anagrafe tributaria in termini di garanzie assicurate al trattamento dei dati personali dei contribuenti (cfr. par. 22.3).

Giacenza media dei conti nell’archivio dei rapporti finanziari

A seguito della modifica dell’art. 11, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 da parte della l. 23 dicembre 2014, n. 190, il Garante ha espresso parere favorevole sul provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che disciplina l’integrazione della comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari con la giacenza media relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini in materia di Isee e per i relativi controlli sulla veridicita' dei dati dichiarati dai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate. Al riguardo, l’Autorita' ha valutato positivamente il fatto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si sia adoperato con gli istituti bancari e le Poste italiane s.p.a. per rendere piu' agevole e non oneroso agli interessati il reperimento del valore della giacenza media da parte degli interessati, rilevante ai fini Isee, e che in tal senso si sono prontamente attivati l’Abi e Poste italiane (parere 7 maggio 2015, n. 265, doc. web n. 4038256).

Fonte: Garante - Relazione 2015

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