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18/01/2018 Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Telecom Italia S.p.A. del 18 gennaio 2018

Con l'ordinanza in oggetto, il Garante ha ordinato:

  • a Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, via Gaetano Negri n. 1, C.F. 00488410010, di pagare la somma di euro 840.000 (ottocentoquarantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

Ha altresi ingiunto:

  • alla predetta società di pagare la somma di euro 840.000,00 (ottocentoquarantamila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  • Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Telecom Italia S.p.A. del 18 gennaio 2018

Il fatto contestato dal Garante a Telecom si riferisce a quanto segue:

  • il Garante ha adottato, in data 22 giugno 2016, il provvedimento n. 275 (in www.gpdp.it, doc. web n. 5255159), al quale integralmente si fa richiamo, all'esito dell'istruttoria di un procedimento amministrativo avviato nei confronti di Tim S.p.A.;

  • il procedimento ha tratto origine da numerose segnalazioni pervenute all'Autorità, con le quali sono stati lamentati contatti telefonici indesiderati a scopo promozionale da parte di Tim S.p.A. nei confronti di soggetti che non avevano prestato il consenso al trattamento dei dati per tale finalità;

  • l'istruttoria svolta dall'Ufficio ha consentito di appurare che Tim S.p.A. ha pianificato e realizzato, attraverso società partner designate quali responsabili del trattamento, una campagna di contatti telefonici denominata "recupero consenso", che aveva l'intento di acquisire il consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali da parte di coloro che non lo avevano mai reso ovvero che lo avevano revocato; la campagna "recupero consenso" è stata condotta nei confronti di tutti gli ex-clienti di Tim S.p.A. che non avevano prestato il consenso all'utilizzo dei propri dati per finalità promozionali;

  • la campagna "recupero consenso" è stata effettuata nell'anno 2015 ed ha comportato l'utilizzo dell'intera base di dati dei clienti cd. "cessati e non consensati", pari a circa 2.000.000 di anagrafiche;

  • è stato osservato nel provvedimento del Garante che "gli accertamenti svolti con riguardo all'intera campagna di Telecom "Recupero Consenso", che ha interessato circa 2.000.000 di utenze (per la precisione 1.976.266 […]), hanno consentito di appurare che la società ha effettuato operazioni di trattamento […] finalizzate allo svolgimento di attività promozionali in violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali e con particolare riferimento alla mancanza di consenso degli interessati […]; Peraltro, la società, oltre a rendersi autrice delle violazioni di legge sopra richiamate rispetto ad una platea amplissima di interessati, ha al contempo posto in essere una condotta contraria alla prescrizione già impartita nei suoi confronti dal Garante con il provvedimento del 30 maggio 2007 (doc. web n. 1412598); in base ad essa Telecom, infatti, era tenuta ad adottare «le misure necessarie per rendere il trattamento dei dati conforme alle disposizioni vigenti per ciò che concerne, specificamente, la possibilità di effettuare chiamate di carattere pubblicitario, promozionale o commerciale solo nei confronti di soggetti per i quali risulti documentato in modo adeguato il preventivo consenso informato rispetto al contatto telefonico […]». Di tale prescrizione Telecom non ha in concreto tenuto conto in relazione alle utenze oggetto della campagna "Recupero consenso"".

La decisione del Garante, nei termini in precedenza indicati è basata sulle motivazioni indicate nel provvedimento integrale che si allega.

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