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07/05/2009 Corte di Giustizia Europea (Terza Sezione), sentenza 7 maggio 2009 - Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 7 maggio 2009

«Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Tutela della vita privata – Cancellazione dei dati – Diritto di accesso ai dati ed alle informazioni sui destinatari dei dati – Termine per l’esercizio del diritto di accesso»

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La decisione della Corte (Grande Sezione) e' la seguente:

L’art. 12, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati, impone agli Stati membri di prevedere il diritto di accesso alle informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari dei dati nonche’ sul contenuto delle informazioni comunicate non solo per il presente, ma anche per il passato. Spetta agli Stati membri fissare il termine per la conservazione di tali informazioni nonche’ il corrispondente accesso alle stesse che costituiscano un giusto equilibrio tra, da una parte, l’interesse della persona di cui trattasi a tutelare la propria vita privata, in particolare tramite i mezzi di intervento e le possibilita’ di agire in giudizio previste dalla direttiva 95/46, e, dall’altra, l’onere che l’obbligo di conservare tali informazioni comporta per il responsabile del trattamento.

Una normativa che limiti la conservazione delle informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari dei dati e sul contenuto dei dati trasmessi ad un periodo di un anno e che limiti in misura corrispondente l’accesso a tali informazioni, benche’ i dati di base vengano conservati molto piu’ a lungo, non puo’ costituire un giusto equilibrio tra l’interesse e l’obbligo in questione, salvo che si dimostri che conservare tali informazioni piu’ a lungo comporterebbe un onere eccessivo per il responsabile del trattamento. Spetta tuttavia al giudice nazionale effettuare le necessarie verifiche.

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